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EDILIZIA

Estesa la proroga termini per titoli edilizi e convenzioni

Con l’entrata in vigore il 28 dicembre 2024 del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), che è attualmente in fase di conversione in legge al Senato, i lavori attualmente in corso o da avviare possono beneficiare dell’estensione a tre anni della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori (originariamente prevista in due anni e sei mesi) relativa a Permessi di Costruire rilasciati o formatisi e Scia presentate fino al 31 dicembre 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro lo stesso termine (in precedenza tale termine era il 30 giugno 2024).

Tale opportunità, di cui possono usufruire gli operatori del settore, consegue all’azione portata avanti con costanza dal sistema associativo e da ANCE, che ha determinato l’approvazione della norma per fronteggiare la situazione di difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, con conseguenti ripercussioni in termini di gestione di costi e tempi delle lavorazioni.

Si sottolinea che la proroga di tre anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi non è automatica, ma, per poterne usufruire, occorre che l’interessato effettui una comunicazione al Comune in cui esplica la propria volontà di avvalersene, previa la verifica di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e Piani o Provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo). Tale comunicazione dovrà contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine di inizio e/o ultimazione lavori da prorogare.

È possibile estendere ulteriormente l’efficacia di titoli abilitativi e Scia già prorogati in precedenza in via ordinaria o straordinaria, presentando al Comune la comunicazione della nuova proroga per i Permessi di Costruire o le Scia ancora efficaci al momento della richiesta anche grazie alle precedenti proroghe che ne hanno esteso l’efficacia originaria.

La proroga si applica alle stesse condizioni anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2024, il cui termine di validità è quindi prorogabile di tre anni.

La nuova norma prevede ora una proroga di tre anni anche per i termini di validità e di inizio e fine lavori di convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, formatisi sino al 31 dicembre 2024, oltre che per i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

In base alla giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe straordinarie, rilevano alcune condizioni per l’applicabilità della proroga e cioè che la convenzione deve essere efficace alla data di entrata in vigore della norma e che sono prorogabili tutti i termini previsti nell'ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere all'interno di pattuizioni molto articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra i termini già decorsi o meno al momento di entrata in vigore della norma.

Tale proroga temporale è automatica, ma è necessario che le convenzioni non contrastino con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Sono prorogabili ulteriormente i termini di convenzioni urbanistiche e di relativi piani attuativi già interessati dalla proroga straordinaria.

Si segnala che attualmente il DDL di conversione in legge del DL Milleproroghe (DDL 1337/S) , che dovrà essere convertito in legge entro il 25 febbraio, è all’esame della Commissione Affari Istituzionali del Senato e nel merito si è tenuta un’audizione lo scorso 16 gennaio, a cui ha preso parte l’ANCE.


Autore: Samanta Ricco

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