come saprete, il settore degli appalti pubblici è di nuovo oggetto di modifiche, apportate dalle recenti integrazioni e revisioni introdotte dal decreto Correttivo al Codice appalti (d.lgs. n. 209/2024), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2024.
Gli aggiornamenti introdotti, necessari per via dell’applicazione pratica del nuovo Codice in questi primi 18 mesi di vigenza, sono il risultato di un intenso processo di dialogo e confronto che ha visto l'ANCE impegnata in prima linea. Negli ultimi mesi, infatti, la nostra Associazione ha lavorato attivamente per fornire un contributo sostanziale al dibattito, cercando di incidere positivamente sull'elaborazione di alcune norme e, al contempo, di modificare disposizioni che necessitavano di revisione, con l'obiettivo di rendere il sistema degli appalti più snello, efficiente e accessibile per le imprese.
Come spesso accade, la versione finale è contraddistinta da luci e ombre.
Tra gli aspetti positivi, mi soffermo sulla revisione prezzi nei lavori pubblici - ancora migliorabili – sui quali sono stati fatti importanti passi avanti, con l’introduzione di meccanismi chiari e automatici.
Un’altra modifica di rilievo riguarda le percentuali di attivazione del meccanismo e quelle di compensazione delle imprese, attuata per evitare che il sistema revisionale potesse subire un depotenziamento, come invece sembrava prospettarsi dalle prime versioni della norma. La percentuale di attivazione si è abbassata dal 5% al 3%, e quella di riconoscimento del compenso revisionale si è innalzata dall’80% al 90%, sebbene riferita alla percentuale che eccede il 3% della variazione.
Una novità importante all’interno del Codice è la “positivizzazione” dell’accordo di collaborazione, un modello contrattuale già diffuso nella prassi sia nazionale sia internazionale, adatto per progetti complessi. Il modello si basa sulla collaborazione di tutte le parti coinvolte – stazione appaltante, appaltatore, subappaltatori, fornitori e altri attori – con l’obiettivo di raggiungere un risultato comune, condividendo sia i benefici sia i rischi che il progetto potrebbe comportare.
L’accordo è stato concepito principalmente per prevenire e ridurre i rischi, e per risolvere le eventuali controversie che potrebbero sorgere durante la fase esecutiva di un progetto.
Questo strumento rappresenta anche un’opportunità concreta per promuovere la crescita della filiera delle PMI. Partecipando a progetti di questa portata, le piccole e medie imprese hanno l’occasione di accedere a risorse, tecnologie e competenze avanzate, elementi che possono rivelarsi determinanti per il miglioramento della competitività e dell’innovazione.
Come Assimpredil Ance, abbiamo investito molto sugli accordi collaborativi e sin dal 2018, assieme al Centro di Construction Law & Management dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo promosso un progetto di ricerca per la redazione di un modello di contratto standard di tipo collaborativo, al fine di diffondere la cultura della collaborazione in tutta Italia.
Abbiamo inoltre promosso questo strumento con le stazioni appaltanti del nostro territorio, sottoscrivendo anche accordi con CAP e il Comune di Milano, con l’obiettivo di favorire la collaborazione della filiera e delle PMI a fronte di grandi lavori, per renderli non meri esecutori, ma protagonisti delle commesse.
Tra gli aspetti negativi, emerge la “stretta” del Correttivo sui subappalti, per cui solo i subappaltatori possono utilizzare, in sede di qualificazione, i Certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle prestazioni eseguite.
È una norma su cui abbiamo già espresso le nostre perplessità per quattro motivi:
- primo, va contro le regole europee che richiamano alla neutralità della scelta tra appalto e subappalto. L’impossibilità di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione SOA per l’operatore che ricorre al subappalto si traduce in un ostacolo indiretto alla possibilità di ricorrere a questo istituto che dovrebbe essere un modo di coinvolgere le PMI nel mercato,
- secondo, ci sono profili di incostituzionalità, perché è introdotta un’evidente disparità di trattamento a sfavore degli operatori nel settore dei lavori pubblici rispetto a quelli del settore servizi e forniture;
- terzo, la stretta non tiene conto della responsabilità che grava sull’appaltatore principale rispetto alla totalità dei lavori (compresi quelli affidati in subappalto), ad esempio in termini di garanzie che vengono commisurate sull’intero valore dell’opera;
- c’è infine un rischio di retroattività, dal momento che la norma non contiene un regime transitorio, e quindi potrebbe essere applicata anche a contratti già in essere, alterando in modo radicale le scelte organizzative fatte dalle imprese.
Per tutte queste ragioni, come sistema ANCE abbiamo chiesto l’abrogazione di questa previsione con ripristino della disciplina previgente, in sede di audizione al DL Emergenze.
Preoccupazioni suscita anche la revisione operata dal Correttivo in tema di finanza di progetto. Gli aggravamenti procedurali introdotti nella fase di presentazione della proposta rendono la procedura farraginosa e complicata e rischiano di scoraggiare gli operatori economici dall’intraprendere la strada del project financing.
Quella del Correttivo sembra oggi l’ennesima occasione persa per poter mettere a frutto una riforma organica del settore degli appalti pubblici. Auspico la massima collaborazione fra tutti gli attori della filiera e la prioritaria attenzione da parte del Legislatore, affinché queste modifiche non siano la causa di un fermo del mercato, come già accaduto in passato.