LEGGE N. 203/2024 “COLLEGATO LAVORO”: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2025
La legge n. 203/2024 ha introdotto, tra le altre, diverse novità in materia di diritto del lavoro, intervenendo su diverse disposizioni normative.
Tra le principali novità in vigore dal 12 gennaio 2025, si segnala:
Somministrazione di lavoro
Viene abrogato il regime transitorio, introdotto per incentivare la ripresa nel periodo post pandemico: pertanto, nel computo della durata massima dei rapporti di somministrazione a termine fissato in 24 mesi, anche non consecutivi, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, devono essere considerati anche i periodi di missione effettuati dal medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Sono state ampliate le fattispecie esenti dall’applicazione dei limiti quantitativi per il ricorso ai contratti di somministrazione: i contratti conclusi per l’avvio di nuove attività, dalle start up, per attività stagionali, per spettacoli, per sostituzione di lavoratori assenti e di lavoratori over 50.
Infine, non si applica la disciplina delle c.d. causali del contratto di lavoro a tempo determinato in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Periodo di prova nel contratto a tempo determinato
La durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Nel caso di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva per i contratti a tempo indeterminato.
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
La comunicazione telematica obbligatoria al Ministero del lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dall’avvio dello smart working.
In caso di eventi modificativi di durata e di cessazione del lavoro in modalità agile, gli stessi dovranno essere comunicati al Ministero del Lavoro entro i 5 giorni successivi al loro verificarsi.
Apprendistato duale
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
- apprendistato professionalizzante. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dall’articolo 92 del vigente CCNL edilizia industria (massimo 5 anni complessivi, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, decreto legislativo n. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.
Cassa integrazione guadagni ordinaria e svolgimento di attività lavorativa
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale in tutti i casi non ha diritto al relativo trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento della suddetta attività lavorativa; le comunicazioni previste a carico dei datori di lavoro (pubblici o privati) di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000 sono comunque valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione, ad esclusione delle comunicazioni rese dalle agenzie di somministrazione.
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore anche in assenza della procedura telematica di dimissioni. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro, entro sessanta giorni decorrenti dal 12 gennaio 2025.