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RIFIUTI

RENTRI: dal 13 febbraio obbligatori i nuovi modelli di FIR e di Registro di carico e scarico

Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, e cioè il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico - operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.

Tra le scadenze cardine previste dal RENTRI per garantire la piena operatività del sistema, particolare importanza riveste quella del 13 febbraio 2025, data in cui entreranno in vigore per tutti gli operatori, quindi, anche per coloro che non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI stesso, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), contenuti, rispettivamente, negli allegati I e II al D.M. 59 del 4 aprile 2023.

A decorrere da tale data i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR di cui al D.M. 148/1998, cosiddetti “vecchi modelli”, non potranno essere più utilizzati, anche se già vidimati ed inoltre i FIR dovranno essere vidimati esclusivamente in modalità digitale tramite i servizi messi a disposizione dal RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità: mediante sistemi gestionali; tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI; manualmente.

Per ciò che attiene, in generale, alla vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Le imprese edili che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi sono esenti dall’iscrizione al nuovo Registro elettronico. Ciò nonostante, dovranno registrarsi sul sito del RENTRI all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo.

L’operazione richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

Per gli operatori è possibile sperimentare il nuovo sistema attraverso l’Area Demo presente sul sito web del RENTRI. Quest’ultima presenta regole di accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale e permette:

- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.


Per approfondimenti: https://www.rentri.gov.it/


Autori: Ada Norma e Alessandra Zanni

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