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CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Pubblicato il decreto interministeriale che ha confermato anche per il 2024 la riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese del settore edile

Il decreto interministeriale 16 maggio 2024, pubblicato il 15 luglio u.s. nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro, ha confermato la riduzione contributiva, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2024 e l’INPS, con circolare n. 93 dell’11 novembre 2024, ha fornito le necessarie istruzioni per il recupero dello sgravio.

La riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile individuata dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, ovvero individuate dai codici Ateco da 41.20.00 a 43.99.09 e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (quindi, non spetta per gli operai occupati part-time).

La contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale; delle misure compensative eventualmente spettanti.

Infine, la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Per aver diritto al beneficio occorre possedere la regolarità contributiva attestata dal DURC e aver trasmesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente il modello unico di autocertificazione attestante l’assenza di illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Occorre inoltre garantire il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali nonché il rispetto del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali. Il datore di lavoro, inoltre, non deve avere condanne passate in giudicato a suo carico per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente

Autore: Flavia Randon

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