Ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende sono alle prese con l’elargizione di omaggi ai propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi.
Proprio sul tema, occorre richiamare l’attenzione sul trattamento fiscale che risulta differenziato in relazione al soggetto a cui è rivolto l’omaggio (dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa) e con riferimento al bene ceduto gratuitamente, a seconda che sia o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa.
Per i beni non rientranti nell’attività di impresa i costi sostenuti per il loro acquisto, da cedere gratuitamente a terzi, ai fini reddituali, sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento se di valore inferiore a 50 euro, mentre se di importo superiore sono deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica alcune percentuali previste a seconda del volume dei ricavi. Ai fini iva, i valori sono integralmente detraibili se di valore unitario non superiore a 50 euro, mentre saranno totalmente indetraibili se di costo unitario superiore a 50 euro. Per quanto riguarda la definizione “valore unitario”, sia per le imposte dirette che per l’Iva, occorre rilevare che non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì occorre considerare l’omaggio nel suo complesso.
Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, l’articolo 51, D.P.R. 917/1986 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Tale disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione e contribuzione, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo alcune tassative deroghe di esenzione.
Nello specifico la Legge di Bilancio 2024, ha disposto, per il solo anno di imposta 2024, l’innalzamento ad euro 1.000 (in luogo all’ordinario limite pari ad euro 258,23 annuo), del limite complessivo annuo di non concorrenza alla formazione del redito di lavoro dipendente, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (i c.d. “compensi in natura” come ad esempio il cesto natalizio, i buoni spesa, i buoni carburante ecc.), nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto e degli interessi sul mutuo riferiti entrambi alla prima casa.
L’esenzione opera solo con riferimento alle erogazioni in natura e non è estensibile alle erogazioni in denaro. Inoltre, sempre per il 2024, il limite di esenzione stabilito in euro 1.000, è ulteriormente elevato ad euro 2.000 nell’ipotesi di lavoratori dipendenti, con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico del lavoratore. ai dipendenti,
In caso di superamento dei suddetti limiti l’intero importo, e non solo la quota eccedente, concorre alla formazione del reddito in capo al dipendente.
In ogni caso, per i beni non oggetto dell’attività di impresa ceduti gratuitamente ai dipendenti, per il datore di lavoro, il costo sostenuto è deducibile ai fini Irpef/Ires secondo le regole ordinarie previste per il costo del lavoro dipendente.