Visita il Sito Web »
FISCALITAÀ

OMAGGI NATALIZI - TRATTAMENTO FISCALE

Ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono solitamente a distribuire degli omaggi ai propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi.

Tuttavia, il trattamento fiscale risulta differenziato in relazione al soggetto a cui è rivolto l’omaggio (dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa) e con riferimento al bene ceduto gratuitamente, a seconda che sia o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa.

Per i beni non rientranti nell’attività di impresa i costi sostenuti per il loro acquisto, da cedere gratuitamente a terzi, ai fini reddituali, sono integralmente deducibili dal reddito nel periodo di sostenimento se di valore inferiore ad euro 50, mentre se di importo superiore sono deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica alcune percentuali previste a seconda del volume dei ricavi. Ai fini iva, i valori sono integralmente detraibili se di valore unitario non superiore ad euro 50, mentre saranno totalmente indetraibili se di costo unitario superiore ad euro 50. Per quanto riguarda la definizione “valore unitario”, sia con riferimento alle imposte dirette che all’Iva, occorre rilevare che non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì occorre considerare l’omaggio nel suo complesso.

In caso di beni non oggetto dell’attività di impresa ceduti gratuitamente ai dipendenti, per il datore di lavoro, il costo sostenuto è deducibile ai fini Irpef/Ires secondo le regole ordinarie previste per il costo del lavoro dipendente. Poiché la cessione/erogazione gratuita a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto non si configura la finalità promozionale, l’Iva relativa a tali beni è indetraibile a prescindere dall’ammontare del costo. In capo al dipendente, le erogazioni in denaro sono sempre soggette a tassazione e contribuzione; invece, i compensi in natura (esempio buoni spesa) non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti, sia dal punto fiscale che contributivo, se il loro importo non supera euro 258 annui (elevato ad euro 3.000 annui per i dipendenti con figli a carico, per il solo anno 2023). In caso di superamento di tale limite l’intero importo, e non solo la quota eccedente, concorre alla formazione del reddito in capo al dipendente.

Alcune volte ad essere destinati ad omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. Se si tratta di omaggi destinati a clienti, ai fini delle imposte dirette, gli acquisti di tali beni, a prescindere dal loro importo, rientrano tra le spese di rappresentanza e, pertanto, ai fini della deducibilità, seguono le medesime regole previste per tali spese. Ai fini Iva, la cessione gratuita costituisce un’operazione soggetta ad Iva ove la relativa Iva alla sua acquisizione sia stata detratta dall’impresa (non rileva dunque il valore del bene superiore o meno ad euro 50). Se invece l’impresa sceglie di non detrarre l’Iva sull’acquisto/produzione del bene, la successiva cessione gratuita risulta esclusa da Iva; in caso contrario, la cessione rileva ai fini Iva indipendentemente dal costo unitario dei beni.

Raffaella Scurati e Anna Giacomoni – Assimpredil Ance

Leggi le altre notizie »