Superbonus: serramenti, chiusure, oscuranti e schermature
Rientra tra gli interventi "trainati", ai fini della detrazione del 110%, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l'intervento deve configurarsi come "sostituzione" di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. È inoltre possibile fruire della detrazione anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 369 dell'8 luglio 2022 ha fornito le indicazioni sopra esposte, rispondendo ad una richiesta avanzata da una persona fisica che, nella propria abitazione, intende sostituire tutti i serramenti esistenti, dove per alcuni l'intervento consiste in una "mera sostituzione" senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri viene ampliata la superficie totale. In aggiunta, il contribuente intende installare ex novo anche due velux al piano sottotetto, attualmente non presenti e procedere alla sostituzione del sistema oscurante.
L'Amministrazione finanziaria, oltre ai chiarimenti sopra indicati, ha precisato che per l'installazione di ulteriori infissi che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale il contribuente potrà fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pari al 50% con un limite di spesa di euro 96.000.
Con riguardo invece alla sostituzione delle chiusure oscuranti, l'Ente interpellato ha fornito un'indicazione importante precisando che le detrazioni previste per gli infissi competono anche per le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli stessi che hanno effetto sulla dispersione del calore. Nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l'intervento è considerato in maniera unitaria. Invece, il cambio delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti e l'installazione delle schermature solari nuove costituiscono interventi autonomi per i quali è possibile fruire dell'Ecobonus ordinario con un limite massimo di detrazione ammissibile pari ad euro 60.000 per unità immobiliare. In ogni caso, tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus quali interventi "trainati", se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" e purché. assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata, oltre a rispettare i parametri tecnici indicati dall'Enea.