Verifica di congruità della manodopera - Accordo nazionale 7 dicembre 2022 - Dal 1° marzo 2023 procedura di alert per tutti i cantieri

Le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto un nuovo accordo in materia di congruità, definendo anche una “procedura informativa di alert” attivata dalla Cassa Edile competente nei confronti dei soggetti interessati.

Suggerimento n. 706/135 del 13 dicembre 2022


Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative relative all’istituto della congruità della manodopera (da ultimo v. nostro Suggerimento n. 490/2022), le Parti Sociali nazionali hanno definito un nuovo accordo nazionale con l’intento di garantire la corretta applicazione dell’istituto.

In primis è stato stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla stessa sia introdotta un’apposita “procedura di alertfinalizzata a sensibilizzare i soggetti coinvolti con riguardo alla richiesta dell’attestazione.

Tale procedura è stata così strutturata:

- a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, sarà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa impresa affidataria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (ovvero, per gli appalti pubblici, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima del saldo finale da parte del committente).
  Qualora l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una PEC a quest’ultima, invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
il giorno 3 di ogni mese il sistema CNCE_Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri;
- per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
- alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia stata richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi:
  - se il cantiere risulta congruo, la Cassa Edile invita, tramite PEC, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa PEC);
  - se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile, si intende dal 1° giugno), la Cassa Edile invia, tramite PEC, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale). Nell’informativa sarà specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line.
    Quest’ultima fase della procedura di alert, relativa specificamente al caso in cui il cantiere non risulti congruo, sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

E’ stato previsto, altresì, che, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa Edile, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo PEC all’impresa affidataria per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.

Ciò premesso, in considerazione della fase di avvio del sistema di congruità nazionale, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili procederanno al rilascio dell’attestazione di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Infine, le Parti Sociali hanno, altresì, precisato i seguenti aspetti che incidono sulla disciplina della congruità:

  • le Casse Edili non potranno inserire nel sistema blocchi/inibizioni non previsti dalle procedure esistenti, fatta salva ovviamente, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati;
  • in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro, commisurate (in via convenzionale, quale costo figurativo ai fini della congruità) rispettivamente al 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al 5° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal CCNL dell’artigianato;
  • fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera;
  • viene confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.

 

Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

 

 

 


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