Urban foro – Scia per restauro e risanamento conservativo

Nel restauro e risanamento conservativo il cambio d’uso è ammesso con Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Suggerimento n. 438/84 del 19 settembre 2017


L’orientamento del T.A.R. Toscana, sede di Firenze, Sezione III, 28 luglio 2017, n. 1009 si allinea a quanto espresso dal legislatore a modifica del DPR 380/2001, con la legge del 21 giugno 2017, n. 96, affermando che, nell'edilizia, “il cambio d’uso di un edificio può avvenire con un intervento di restauro e risanamento conservativo, purché il nuovo uso sia compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio”.

 La vicenda esaminata dal T.A.R. Toscana riguarda una città, Firenze, in cui la differenza tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è stata in precedenza sottoposta a verifica giudiziaria.

Nel febbraio 2017, la Cassazione, Sezione Penale III, con la sentenza 14 febbraio 2017, n. 6873 (di cui al ns. suggerimento Urbanistica e Edilizia del 14 luglio 2017 n. 357/71), ha escluso che un intervento di recupero con cambio d’uso, nel caso specifico di trasformazione di una banca commerciale in una struttura alberghiera, sia di restauro e risanamento conservativo, qualificandolo come ristrutturazione edilizia, da autorizzare con permesso di costruire.

Con la sentenza 1009/2017, il T.A.R. Toscana esamina un intervento di recupero con cambio d’uso di un edificio residenziale di pregio nel centro storico del capoluogo fiorentino, che, con una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), è stato trasformato in una banca.

Il T.A.R. Toscana afferma che le opere con cambio d'uso, in questo caso da residenziale a direzionale, sono autorizzabili con Scia, purché classificabili nella categoria del “restauro e risanamento conservativo” e non necessitano di permesso di costruire.

Si tratta di interventi che prevedono un insieme sistematico di opere e in cui il nuovo uso avviene nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Dalla sentenza del T.A.R. si evince, inoltre, che nel distinguere la “ristrutturazione edilizia” dal “restauro e risanamento conservativo”, ci si può basare anche sull'entità fisica dell'intervento.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, infatti, risultano più incisivi rispetto al restauro e al risanamento conservativo, consentendo una trasformazione che può anche “portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.


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Tags: Edilizia