Urban Foro - Sanabilità delle opere e condono edilizio

In una recente sentenza, il Consiglio di Stato fa luce sulla sanabilità delle opere nelle procedure di condono edilizio e sull'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Suggerimento n. 235/17 del 31 marzo 2020


Con la sentenza 11 marzo 2020, n. 1737, i giudici del Consiglio di Stato si esprimono riguardo alla sanabilità delle opere abusive e all’efficacia dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi in presenza di richiesta di sanatoria.

 

Oggetto della sentenza

 

È stato sottoposto all’esame dei giudici del Consiglio di Stato un caso di un intervento eseguito senza titolo abilitativo, consistente nel rifacimento del tetto e delle tramezzature interne, a seguito di una sopraelevazione.

 

Il responsabile dell’intervento, a cui il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, aveva presentato una richiesta di sanatoria al Comune, che gli era stata negata ed aveva presentato il ricorso contro l’ordine di demolizione.

Ciò in ragione del fatto che il Comune avrebbe dovuto comunicargli l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’intervento contestato, essendo una manutenzione straordinaria, che non necessitava di un titolo edilizio.

 

Esito della valutazione dei giudici

 

Il Consiglio di Stato ha respinto le richieste del responsabile dell’intervento, sostenendo che la domanda di condono non rende inefficace il provvedimento con cui il Comune ordina la demolizione, ma può solo lasciarlo in sospeso sino all’esito della richiesta di sanatoria.

 

I giudici di Palazzo Spada hanno altresì affermato che il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, che sussiste solo in presenza di interessi legittimi da tutelare.

Nel caso di un abuso edilizio non esiste una situazione legittima da tutelare, ma prevale solo l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito edilizio.

 

La sanabilità delle opere implica che il manufatto realizzato corrisponda alle opere oggetto della domanda di condono.

Qualora le opere realizzate differiscano dall’oggetto dell’istanza di condono, deve essere dimostrata la preesistenza delle opere per cui non è stata richiesta la sanatoria, che, diversamente, sono da considerarsi realizzate senza titolo.

I giudici di Palazzo Spada hanno spiegato che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, se sono state eseguite ulteriori opere dopo la domanda di condono, l’immobile non è condonabile.  In ragione di ciò, hanno confermato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo.


Referenti

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Tags: Edilizia