Urban foro - rettifica degli oneri di urbanizzazione per errori evidenti

La possibilità dei Comuni di richiedere l’integrazione degli oneri di urbanizzazione è subordinata alla riconoscibilità dell’errore nella relativa determinazione.

Suggerimento n. 471/64 del 15 ottobre 2018


I Comuni possono richiedere l’integrazione degli oneri di urbanizzazione anche dopo anni, a condizione che l’errore sia riconoscibile e nel rispetto di alcuni limiti nel procedere alla rideterminazione.

È ciò che afferma il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, che, con la sentenza 30 agosto 2018, n. 12, ha posto fine ai contrasti giurisprudenziali in materia.

La questione riguardava l’operato di un Comune che, dopo cinque anni dal rilascio del titolo edilizio, ha ricalcolato le somme già liquidate, risultando in misura ampiamente superiore a quella originaria.

Il tema ha evidenti risvolti in ordine alle tutele opponibili alla richiesta sopravvenuta del Comune, per cui è possibile sottrarsi al pagamento di gravosi conguagli e sanzioni per l’omesso o ritardato versamento.

Sulla base di una affermata giurisprudenza, le Amministrazioni Comunali sono libere di procedere alla correzione dei propri errori, anche se è decorso molto tempo dalla realizzazione dei lavori.

La questione è stata sottoposta all’Adunanza Plenaria su sollecitazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha rilevato la permanenza di un articolato contrasto interpretativo, che spazia dal precludere alla Pubblica Amministrazione ogni rideterminazione del quantum ormai liquidato, cristallizzatosi al momento del rilascio del titolo, fino al ritenere doverosa l’eventuale necessaria rettifica successiva dei conteggi originari da parte dell’ente locale.

A tali opzioni diametralmente opposte, a cui la giurisprudenza è giunta, pur partendo dalla medesima impostazione sulla natura non autoritativa degli atti di determinazione del contributo di costruzione, soggetti quindi alle norme del Codice Civile alla stregua dei contratti ordinari, si riscontra l’emergere di una terza lettura “intermedia”, che, discostandosi da entrambi i precedenti richiamati, riconosce all’atto di determinazione del contributo di costruzione natura autoritativa, con la conseguenza che ogni rettifica sarebbe ammessa, ma regolata dai principi dell’autotutela amministrativa.

L’Adunanza Plenaria risolve definitivamente la questione, riconoscendo agli atti di rideterminazione natura privatistica e ponendo in capo ai Comuni il potere - dovere di rivedere i conteggi errati, senza che assuma un qualche rilievo, se non in casi marginali, l’affidamento del privato alla correttezza dei calcoli già effettuati.

Sono, pertanto, circoscritti i limiti che i Comuni incontrano nell’intraprendere la rideterminazione:
- esclusione di ogni retroattività: il nuovo computo non può comportare l’applicazione di coefficienti o tabelle non vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio;
- operatività del termine prescrizionale ordinario: non è consentito il recupero di somme a conguaglio trascorsi dieci anni dal rilascio del titolo;
- tutela dell’affidamento del privato: limitata a casi eccezionali, quelli cioè in cui l’errore in cui è incorso il Comune non risulti immediatamente percepibile dal debitore usando l’ordinaria diligenza e si rientri quindi nell’errore riconoscibile disciplinato dall’articolo 1431 del Codice civile.
   

Con riferimento a quest’ultimo profilo, l’Adunanza Plenaria puntualizza che l’oggettività dei parametri da applicare rende vincolato il conteggio della Pubblica Amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, che del resto agisce con l’ausilio del progettista che l’assiste nella presentazione dell’istanza.

In estrema sintesi, quindi, tanto più è riconoscibile l’errore del Comune sulla base del raffronto con le tabelle e i coefficienti applicabili, tanto più è ridotta la tutela del privato nei confronti delle pretese sopravvenute anche a distanza di anni: un evidente incentivo alla immediata e puntuale verifica delle somme liquidate dall’ente locale in sede di rilascio del titolo edilizio, con conseguente riconoscimento del ruolo e delle connesse responsabilità del progettista.


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Tags: Edilizia