URBAN FORO – Realizzabilita’ dei soppalchi senza titolo edilizio

Il Consiglio di Stato afferma la realizzabilità dei soppalchi senza titolo edilizio qualora individuino spazi non fruibili.

Suggerimento n.180/35 del 29 marzo 2017


Con la sentenza del 2 marzo 2017, n. 985, il Consiglio di Stato, Sezione VI afferma che la realizzazione dei soppalchi può avvenire senza titolo edilizio purché si tratti di spazi non fruibili.

Il Consiglio di Stato si è espresso riguardo alla sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I quater, 30 novembre 2011, n. 9401, con cui era stato respinto il ricorso presentato dai proprietari per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di un soppalco realizzato in assenza di permesso di costruire.

Nel caso specifico, l’intervento edilizio genera al livello inferiore, un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, pari a circa m 1,50, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone, qualificabile come un ripostiglio. Al livello superiore, vi sono due finestre e la superficie è di circa mq 20, con attacchi per impianti idrici ed elettrici.

In base a quanto affermato dal Consiglio di Stato, la necessità del permesso di costruire è subordinata alle “dimensioni non modeste del soppalco e alla sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva dell’ulteriore carico urbanistico”.

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 settembre 2014, n. 4468, la necessità di un titolo edilizio si presenta qualora il soppalco, avendo una superficie di mq 20 ed essendo posto ad un’altezza di m 1,98, ampli in maniera significativa la superficie calpestabile dell’unità immobiliare creando autonomi spazi: in tal caso, l’intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia, con aggravio del carico urbanistico.

Come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2017, n. 985, il soppalco rientra, invece, “nell’ambito degli interventi edilizi minori, qualora sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile; ciò sicuramente avviene quando non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

Il soppalco deve essere uno spazio aggiuntivo la cui consistenza è da valutare caso per caso e, per essere realizzabile senza titolo, non deve generare un incremento delle superfici dell’immobile e del carico urbanistico.”

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza di demolizione.


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Tags: Edilizia