Urban foro - manutenzione ordinaria e straordinaria

Alcuni recenti orientamenti riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria

Suggerimento n. 540/74 del 30 novembre 2018


Illegittimità nel realizzare in modo difforme le opere di frazionamento nel rispetto della normativa sovraordinata

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 13 novembre 2018, n. 6403,Sezione IV,ha confermato che, in base al nuovo articolo 6 bis del Testo Unico dell’Edilizia, l'attività di manutenzione straordinaria, fra cui l'intervento di frazionamento può essere attuata, solo se non preclusa dal Piano o dal Regolamento Edilizio.

La disciplina dell’attività di edilizia libera, precedente alla modifica introdotta dal Decreto Scia 2, prevedeva la possibilità di effettuare l'intervento di frazionamento senza alcun titolo abilitativo, ma solo previa comunicazione di inizio lavori all'Amministrazione Comunale.

Ciò non sta a significare che il proprietario fosse libero di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all'immobile, perché, pur essendo necessario attendere la preventiva autorizzazione comunale, tale attività non poteva essere effettuata in modo difforme dal punto di vista sostanziale rispetto alla normativa sovraordinata.

Le opere di rifinitura dell'esistente rientrano nella manutenzione straordinaria e sono da autorizzare con Cila

Il Consiglio di Stato, con la sentenza dell'11 ottobre 2018, n. 5852, Sezione VI, ha affermato che rientrino nel concetto di manutenzione straordinaria tutti gli interventi che non hanno alcuna consistenza autonoma e come tali non richiedono alcun titolo abilitativo, tra cui le rifiniture dell'esistente.

Secondo l’articolo 6 del Testo Unico per l’Edilizia 380/2001, nessun titolo edilizio è da richiedere per le opere di manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria, salva soltanto una comunicazione al Comune.

La tettoia è un’opera di edilizia libera non soggetta al titolo abilitativo e non è qualificabile come opera di manutenzione straordinaria, né come elemento di arredo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 luglio 2018, n. 417, Sezione VI, ha affermato che, al fine della necessità del preventivo titolo abilitativo, non rileva la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo, se, per caratteristiche tipologiche e funzionali, l'opera ricade nell'ambito dell'edilizia libera, trattandosi di mero elemento di arredo urbano, destinato alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno.

L'ancoraggio si rende necessario, al fine di evitare che l'opera, nel caso di specie una tettoia, soggetta all'incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del Testo Unico per l’Edilizia si desume che la natura “precaria” di un’opera, non soggetta al titolo abilitativo, riposa, non nelle caratteristiche costruttive, ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell'utilizzo della stessa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 aprile 2018, n. 2248, Sezione VI, ha affermato che non è possibile ricomprendere la tettoia nelle opere di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al Comune, in quanto è un manufatto nuovo e non è un’integrazione di un servizio igienico-sanitario o tecnologico, né è possibile definirla un elemento di arredo delle aree pertinenziali dell'edificio, poiché la tettoia costituisce in sé una pertinenza dell'unità immobiliare a cui si accede e non un semplice elemento di arredo di un'area pertinenziale.


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Tags: Edilizia