Urban Foro – accertamento degli abusi edilizi

L’accertamento di un abuso edilizio ha effetti anche sul proprietario del terreno su cui è stata realizzata l’opera.

Suggerimento n.121/23 del 28 febbraio 2017


La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza del 20 febbraio 2017 n. 7943, ha affermato che l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso edilizio produce effetti, oltre che sull’esecutore, anche sui soggetti titolari di diritti reali sull’area.

Il caso su cui si è espressa la Corte di Cassazione era stato esaminato dal Tribunale di Reggio Calabria, che, con decreto penale 207/2009, aveva impartito l’ordine di demolizione di un fabbricato di tre piani fuori terra, con strutture portanti in cemento armato, pilastri, travi e un solaio in laterocemento, costruito in assenza di permesso di costruire, di cui era stata accertata la realizzazione abusiva.

Successivamente, con ordinanza 5 aprile 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di estinzione dell’ordine di demolizione presentata dai comproprietari del terreno.

Tale ordinanza aveva evidenziato:

  • la legittimità dell’emissione dell’ordine di demolizione, in quanto sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio, da applicare anche nei confronti dei proprietari del bene, anche se estranei alla commissione del reato;
  • l’irrilevanza del procedimento amministrativo in corso di approvazione del nuovo Piano Regolatore che, nel definire una diversa disciplina per l’utilizzo dell’area, considera realizzabile il fabbricato, da ritenersi invece abusivo secondo la disciplina previgente.

Contro l’ordinanza di demolizione i comproprietari dell’area hanno presentato ricorso in Corte di Cassazione sottolineando la loro estraneità:

  • alla commissione del reato dell’abuso edilizio;
  • al fabbricato abusivo oggetto dell’ordine di demolizione.

Tale ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione sostenendo che “l’ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa da eseguire nei confronti di tutti i soggetti in rapporto con il bene e che vantano su di esso un diritto reale di godimento, anche se estranei alla commissione del reato”.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale già consolidato (sull’argomento: Corte di Cassazione, Sezione III, 14 maggio 1999 n. 1879; Sezione III, 29 novembre 2001 n. 3046; Sezione III, 7 ottobre 2009 n. 45301; Sezione III, 19 maggio 2016 n. 35309), la Corte di Cassazione sostiene la natura pubblicistica dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, (sul tema: Corte di Cassazione, Sezione III, 10 novembre 2015 n. 49331) e afferma che “la prescrizione di demolizione del fabbricato abusivo non interessa solo l'autore del reato, ma anche tutti coloro i quali sono titolari di un diritto reale (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull'area di sedime occupata dall'opera abusiva”, a prescindere dalla circostanza che siano o meno committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare.

Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione afferma inoltre che, non essendo stato approvato lo strumento urbanistico generale che legittimerebbe l’edificabilità dei manufatti oggetto dell’ordine di ripristino, non vi sono i presupposti per revocare o per sospendere l’ordine di demolizione.


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Tags: Edilizia