Trasporti Eccezionali di elementi “indivisibili” - modifiche al C.D.S.

Dal 21 dicembre 2021, grazie all’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono stati ripristinati gli originali limiti di massa massima consentiti a pieno carico per i trasporti di elementi “indivisibili” caricati su complessi veicolari autoarticolati o autotreni eccezionali.

Suggerimento n.44/14 del 19 gennaio 2022


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 726/210 del 22 novembre 2021 per informare le imprese che, come avevamo preannunciato, sono state nuovamente modificate le regole sui “trasporti eccezionali” di blocchi, elementi, apparecchiature e prodotti indivisibili (cioè costituiti da un unico pezzo) caricati su autoarticolati o autotreni che circolano in regime di “trasporti con veicoli eccezionali”.

Ricordiamo che a novembre 2021 era stato abbassato il tetto massimo di carico dei trasporti eccezionali da 108 a 86 tonnellate con l’entrata in vigore della Legge 9 novembre 2021, n. 156 (di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121).

Tale modifica al Codice della Strada che, come avevamo previsto, ha causato aumenti dei costi per i trasporti eccezionali e generato anche un notevole incremento dell'inquinamento atmosferico dovuto alla congestione del traffico veicolare, è stata annullata: infatti, sono stati ripristinati gli originali limiti di peso massimi consentiti (massa complessiva a pieno carico) per il trasporto di blocchi, elementi, apparecchiature e prodotti indivisibili caricati su autoarticolati o autotreni che circolano in regime di “trasporti con veicoli eccezionali”.

Con l’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021), quindi, sono stati ripristinati i seguenti limiti di massa complessiva a pieno carico:

  • per i complessi veicolari a 6 o a più assi: limite di 86 t.;
  • per i complessi veicolari a 8 o a più assi: limite 108 t.

 Rimane, invece, invariato il limite della massa massima complessiva a pieno carico per il trasporto di blocchi, elementi, apparecchiature e prodotti indivisibili caricati su “veicoli eccezionali isolati” e cioè:

  • la massa complessiva a pieno carico non può essere superiore a 38 t. se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi;
  • la massa complessiva a pieno carico non può essere superiore 48 t. se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi.

Detto ripristino dei pesi massimi consentiti a pieno carico riguarda, ai sensi dell’art. 10, c.2, lettera b) del Codice della Strada, solo i trasporti con veicoli eccezionali di cose “indivisibili” costituite da:

  • blocchi di pietra naturale;
  • elementi prefabbricati compositi;
  • apparecchiature industriali complesse per l’edilizia;
  • prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

Ovviamente per i veicoli isolati e i complessi veicolari che non erano stati oggetti di modifica, con riferimento ai limiti di massa massima complessiva a pieno carico rimangono ancora in vigore le soglie di massa massina complessiva a pieno carico vigenti (c.d. peso potenziale) e previste dall’art. 10 comma 8 del C.d.S. e cioè:

  •  

    • per i veicoli isolati a 2 assi: limite di 18 t (peso legale) e 20 t (peso potenziale);
    • per i veicoli isolati a 3 o più assi: limite di 25 t (peso legale) e 33 t (peso potenziale);
    • per i veicoli isolati a 3 assi (*): limite di 26 t (peso legale) e 33 t (peso potenziale);
    • per i veicoli isolati a 4 assi (*): limite di 32 t (peso legale) e 40 t (peso potenziale);
    • per i veicoli isolati a 5 o più assi per il trasporto di calcestruzzo in autobetoniere: limite di 32 t (peso legale) e 54 t (peso potenziale);
    • per i complessi veicolari a 4 assi: limite di 40 t (peso legale) e 44 t (peso potenziale);
    • per i complessi veicolari a 5 o più assi: limite di 44 t (peso legale) e 56 t (peso potenziale).

     

    (*) Se si tratta di veicoli a tre o quattro assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche.

     

    Ricordiamo che i sopradescritti pesi legali sono desunti dall’art. 62 del vigente Codice della Strada.

     

     


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