Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione

L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità del sismabonus in caso di interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti.

Importante | Suggerimento n.250/32 del 10 maggio 2018


La Risoluzione Ministeriale n. 34/E del 27 aprile 2018 conferma la tesi, già sostenuta dall’ANCE, dell’ammissibilità del Sismabonus anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria.

Gli uffici finanziari richiamano infatti il parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove è stato precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Con il medesimo parere, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”.

Ai fini della applicazione della detrazione, nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, è pertanto necessario che dal titolo amministrativo risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Nella medesima risoluzione l’Agenzia conferma l’applicabilità dell’IVA agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione (n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Resta inteso che, qualora gli interventi si configurino invece come “interventi di nuova costruzione”, si renderanno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad es. prima casa, immobile strumentale, “immobile di lusso”, ecc ).

Viene inoltre ribadito che è possibile fruire della detrazione per le “... spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti”, sempreché gli stessi siano titolari del diritto di proprietà sull'immobile, ovvero di un diritto reale, o detengano l'immobile sulla base di un titolo idoneo.

Come chiarito con la circolare n. 7/E del 2017, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori. Il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

 

 


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