Sismabonus acquisti - Procedure autorizzatorie

Il rilascio delle procedure autorizzatorie prima del 1° gennaio 2017 non legittima la fruizione del Sismabonus acquisti: queste le principali precisazioni.

Suggerimento n. 314/52 del 23 aprile 2020


Con Risposta n.93/E del 24 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla sussistenza dell’agevolazione Sisma bonus Acquisti nel caso in cui la data di avvio delle procedure autorizzatorie sia anteriore al 1° gennaio 2017.

In particolare, il caso affrontato riguarda un intervento complesso di trasformazione urbanistica, consistente nella demolizione di fabbricati esistenti e nella costruzione di un complesso edilizio da destinare alla vendita, con miglioramento di due classi sismiche rispetto ai manufatti preesistenti. La procedura autorizzatoria, nel caso di specie, si compone di diversi atti e fasi successive, che iniziano con l’approvazione del piano attuativo e del progetto planovolumetrico, per poi passare alla stipula della convenzione, che prevede la cessione gratuita all’Ente locale delle opere di urbanizzazione per concludersi con il rilascio del titolo abilitativo.

Secondo l’’Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato, le "procedure autorizzatorie" non sembrano in realtà iniziate con la richiesta dei titoli abilitativi, ma con i precedenti atti di approvazione emessi dal Comune, antecedenti al 1° gennaio 2017, in quanto indispensabili al rilascio delle medesime autorizzazioni edilizie.

Alla luce di quanto sopra, gli uffici finanziari, nel caso di specie, hanno negato il bonus fiscale agli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite in chiave antisismica, salva la possibilità, da parte dell’impresa che esegue l’intervento, di ottenere dal Comune un’attestazione dalla quale risulti che la procedura autorizzatoria sia stata avviata dopo il 1° gennaio 2017.

Tale attestazione legittima quindi la fruizione del Sismabonus acquisti, in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

  • l’edificio si deve trovare in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3;
  • l’intervento deve consistere nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con variazione volumetrica, ove consentita da norme urbanistiche e deve essere eseguito dall’impresa di costruzione/ristrutturazione che provvede alla successiva vendita delle unità ricostruite;
  • devono essere rispettate le procedure previste dal DM 58/2017, compreso il deposito dell’asseverazione, attestante la classe sismica dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, contestualmente al titolo edilizio abilitativo dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire) o anche successivamente, purché prima dell’inizio dei lavori;
  • la vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori e comunque entro il 31 dicembre 2021 termine di vigenza dell’agevolazione fiscale.

 


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