Sismabonus acquisti - Asseverazione tardiva

Agevolazione ammessa anche nel caso in cui l’asseverazione non è presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Suggerimento n. 545/81 del 9 luglio 2020


Con Risposta n. 196 del 30 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per gli acquirenti di unità immobiliari inserite in fabbricati demoliti e ricostruiti in zona sismica 2 e 3, di usufruire del “Sismabonus acquisti”, in caso di interventi iniziati prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto che ha esteso l’agevolazione anche alle zone sismiche 2 e 3), qualora l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Al riguardo si ricorda che, in presenza di determinate condizioni, gli acquirenti di unità immobiliari, ubicate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con il miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico, beneficiano di una detrazione pari al 75% o dell’85% del prezzo d’acquisto dell’unità, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro (c.d. “Sisma bonus acquisti”).

Il DL 34/2019 (cd. “Decreto crescita”, convertito con modifiche nella Legge 58/2019), ha esteso il “Sismabonus acquisti”, inizialmente riconosciuto solo per gli edifici siti in zona 1, anche all’acquisto di immobili “antisismici” ubicati nelle zone sismiche 2 e 3.

Tuttavia, questo ampliamento, che trova applicazione a decorrere dagli acquisti effettuati dal 1° maggio 2019, ha creato delle difficoltà applicative in merito alle modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Intatti, per fruire del Sismabonus in generale, e del “Sismabonus acquisti”, tra gli altri requisiti, è necessario che:

  • la procedura autorizzatoria degli interventi sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017;
  • al titolo abilitativo dei lavori (SCIA o permesso di costruire) sia allegata l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, anche in un momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di avvio dei lavori.

Tale circostanza, per tutti gli interventi in corso al 1° maggio 2019 ma avviati precedentemente,

rendeva di fatto inapplicabile la possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti” per il mancato deposito tempestivo dell’asseverazione.

Al riguardo, gli uffici finanziari, con la Risposta sopra citata, hanno precisato che la detrazione compete agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché la stessa, sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito notarile.

 


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