Segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare - Pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2019

Il decreto entrerà in vigore il 15 marzo 2019, abrogando il provvedimento del 4 marzo 2013. La nuova stesura della norma dirime alcune questioni, tra cui, ad esempio, la definizione del campo di applicazione.

Suggerimento n. 147/39 del 5 marzo 2019


E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il decreto interministeriale 22 gennaio 2019, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il decreto entrerà in vigore il 15 marzo 2019, abrogando quello del 4 marzo 2013 (v. nostro Suggerimento n. 187 dell’11 aprile 2013).

Il nuovo decreto mantiene la stessa articolazione di quello del 2013: è composto infatti da sette articoli e due corposi allegati.

Le modifiche più importanti sono riportate negli allegati.

Segnaliamo che la nuova stesura della norma chiarisce definitivamente, come più volte sollecitato dalle nostre Associazioni, che i destinatari dei corsi di formazione sono i lavoratori ed i preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e non tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare (punto 2 dell’Allegato II).

Inoltre il nuovo testo tiene conto, per i preposti, del percorso formativo del lavoratore. Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo del lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti da lui esercitati, con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale (nella vecchia stesura del decreto non si teneva conto dell’effettuazione delle 8 ore di corso da lavoratore).

Nel ricordare che tra i soggetti formatori figurano le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti e gli organismi paritetici, si rimanda al documento ANCE allegato, per un’analisi maggiormente approfondita del provvedimento in parola.


Referenti

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