Salute e sicurezza sul lavoro e Covid-19: aggiornamenti febbraio 2022

Le nuove norme delineano lo scenario in cui si devono muovere le aziende per gestire questa fase della pandemia.

Suggerimento n. 103/35 del 8 febbraio 2022


Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia per dare notizia sulle nuove disposizioni relative al “Green Pass” previste dal Decreto Legge n. 5/2022, già in vigore.

In particolare:

  • in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (prima, la validità era di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione);
  • i casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciato un Green Pass che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;
  • i casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciato un Green Pass che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • l’auto-sorveglianza (auto controllo della presenza di sintomi) si applica anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario (utilizzando le mascherine FFP2).

 

Ricordiamo che al seguente link sono sempre reperibili informazioni ufficiali aggiornate e le FAQ utili su temi del Green Pass e del Super Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

 

Altre disposizioni:

  • da venerdì 11 febbraio 2022, nelle Regioni in zona bianca non vi sarà più obbligo di mascherina all’aperto (atteso un Provvedimento preannunciato dal Governo che liberalizzi indipendentemente dal colore);
  • in tutti i luoghi di lavoro resta obbligatorio il rispetto del Protocollo nazionale che rappresenta ancora la misura fondamentale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (rilevazione temperatura, mascherina chirurgica, distanziamento ecc.);
  • dal 15 febbraio 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro vale l’obbligo di Super Green Pass, per chi ha più di 50 anni conseguente all’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, i 50 anni di età;
  • per gli spostamenti esteri, si rimanda alle regole indicate nei siti ufficiali (v. nostro Suggerimento n. 76 del 31 gennaio 2022).

 

Quarantene e auto-sorveglianza

Il Ministero della Salute con la circolare del 4 febbraio 2022 ha approvato nuove regole che le aziende possono diffondere per la gestione delle quarantene.

Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Per i contatti stretti ad alto rischio, in queste condizioni:

  • soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
  • soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.

La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (alla scadenza dei 5 giorni).

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico (sentito il medico curante e informato il medico competente).

Inoltre, è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

  • o abbiano ricevuto la dose booster;
  • o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  • o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
  • o siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’auto-sorveglianza della durata di 5 giorni.

Si prevede l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

È obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 


Referenti

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