Ritenute negli appalti: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Ciascun soggetto della filiera, committente, appaltatore e subappaltatore, può rivestire la qualifica di “committente” e deve, pertanto, effettuare il controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti: questo il principale chiarimento.

Suggerimento n. 85/16 del 14 febbraio 2020


L’Agenzia delle Entrate, con circolare ministeriale n. 1/E del 12 febbraio 2020 ha fornito i primi chiarimenti, in ordine alla nuova disciplina in materia di ritenute negli appalti introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che si riportano di seguito.

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

E’ precisato che sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa. Sono inoltre esclusi gli enti pubblici limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), in presenza dei requisiti di applicabilità della norma, ciascun soggetto della catena potrebbe rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) e dovrà pertanto effettuare i controlli richiesti.

L’Agenzia specifica poi che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, la predetta soglia deve essere verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario/appaltatore.

Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto del superamento della soglia dei 200.000 euro, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili dovranno essere verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, ecc.).

Inoltre, qualora l’originario committente dovesse rientrare tra i soggetti esclusi (ad esempio il condominio), ricorrendo comunque il presupposto dei 200.000 euro nel rapporto originario, gli altri presupposti, consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo dei beni strumentali comunque ad esso riconducibili, vanno verificati nei confronti dell’impresa appaltatrice.

 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

 La disposizione si applica in caso di affidamento:
- ad un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
   

Affidamento ad un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000

E’ precisato che l’affidamento deve essere riferito “a un’impresa”: sono quindi esclusi i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione della norma i contratti di somministrazione di lavoro.

Il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi deve essere di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000. A tale proposito è precisato che l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), facendo  riferimento ai mesi e non ai giorni.

In presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si dovrà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.

In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.

 

Prevalente utilizzo di manodopera

I contratti con prevalente utilizzo di manodopera sono quelli c.d. labour intensive.

Al fine di determinare la prevalenza, occorre considerare il seguente rapporto: al numeratore, si indica la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e, al denominatore, il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La prevalenza si intenderà superata quando detto rapporto è superiore al 50%.

Per manodopera si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali e l’obbligo ricorre non solo quanto il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio di lavoro autonomo) ma di fatto presti l’attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie di lavoro, quella manuale e quella intellettuale.

 

Sedi di attività del committente

Dopo aver premesso che i “committenti” sono indifferentemente gli originari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali, l’Agenzia precisa che le “sedi di attività del committente” coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale dello stesso. Vi rientrano tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa.

 

Beni strumentali del committente

Per beni strumentali si devono intendere i macchinari e le attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare il loro servizio.

L’utilizzo occasionale dei beni strumentali del committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio non comporta il ricorrere delle condizioni di applicabilità della norma.

 

OBBLIGHI

Divieto di compensazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il divieto di compensazione non si applica per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto di imposta (l’elenco dei codici tributo è reperibile nella tabella inserita nella circolare ministeriale).

 

Controlli da parte del committente

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente e, in caso di subappalto anche all’appaltatore, oltre alle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, anche tutti i dati riferiti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati sopra descritti è consentire al committente il riscontro che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore, che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta, che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata.

Per esigenze di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le ritenute fiscali non sono manifestamente incongrue allorché superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

 

Sospensione dei pagamenti da parte del committente

Il committente ha l’obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo maturato dall’impresa appaltatrice o affidataria qualora le stesse, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati oppure risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Qualora i presupposti di applicabilità della norma si verificano in capo al committente originario, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore e, quest’ultimo, sarà a sua volta legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi

Qualora invece i presupposti di applicabilità della norma si verificano in capo all’appaltatore sarà solo l’appaltatore legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.

Con riferimento all’importo da trattenere, gli uffici finanziari precisano che nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il minore importo tra il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione non trasmessa. Nell’ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione tratterrà il 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio.

 

PROFILI SANZIONATORI

Il committente, inteso secondo i criteri sopra indicati, è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

La sanzione si applica esclusivamente qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le violazioni sopra indicate, compresa la violazione del divieto di compensazione e siano irrogate le sanzioni.

La sanzione non è irrogata quando, nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente versato le ritenute Irpef, anche avvalendosi del ravvedimento operoso per sanare la violazione commessa, prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

Nei primi mesi di applicazione della norma e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, qualora l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione) senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, non sarà applicata la sanzione connessa agli obblighi di controllo, a condizione che sia stata comunque fornita al committente stesso entro il termine previsto dalla norma, la documentazione prevista.

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Al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti si inviano i seguenti documenti elaborati da ANCE:
- un fac-simile di autocertificazione d’esonero dalla disciplina in base ai requisiti contrattuali. Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili. Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione potrà essere inserito in apposite clausole contrattuali;
- uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice.
   

 


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