Rinnovo del contratto collettivo dei dirigenti - Nota di commento di Confindustria

Si trasmette la nota di illustrazione e commento di Confindustria relativa all’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 30 dicembre 2014.

Suggerimento n. 495/67 del 17 ottobre 2019


Il 30 luglio 2019 Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto il  nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, che ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Provvediamo ad allegare i testi degli accordi 30 luglio 2019 e 6 dicembre 2018 (cui fa riferimento il nuovo articolo 18 bis), nonché la nota di illustrazione e commento predisposta da Confindustria e recentemente diffusa.

Nel rimandare ai testi allegati, sintetizziamo di seguito i temi di maggior interesse per le imprese.

 

Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG)

Il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2020 è stabilito in 69.000 euro. A valere dall’anno 2022, il livello di TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre è elevato a 72.000 euro e dall’anno 2023 a 75.000 euro.

Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.

 

Ferie

Viene modificata la disciplina, prevista dal precedente c.c.n.l., relativa alla c.d. “quinta settimana”, al fine di darne una chiara e uniforme applicazione.

Più precisamente, salve diverse intese tra dirigente e azienda, qualora il periodo eccedente le 4 settimane di ferie non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa e, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.

In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

 

Trattamento di malattia

Viene formalmente determinato nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso il periodo entro il quale vanno considerate tutte le interruzione del servizio a causa di malattia o di infortunio non dipendente da causa di servizio, al fine di verificare il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, pari a 12 mesi (c.d. “comporto per sommatoria”).

Inoltre, viene previsto che, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita, su domanda dell’interessato, il periodo di aspettativa non retribuita sia elevato da 6 a 12 mesi.

 

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i massimali previsti dal precedente contratto sono stati elevati da euro 150.000 ad euro 200.000 (per dirigente senza figli a carico né coniuge) e da euro 220.000 a euro 300.000 (quando il nucleo familiare del dirigente risulti composto anche da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge). La quota a carico del dirigente, che concorrerà al costo del relativo premio, sarà pari a 200 euro annui (prima era di 150 euro).

Da rilevare che le parti hanno concordato di costituire un apposito gruppo di lavoro bilaterale con lo scopo di introdurre una copertura cumulativa, su base assicurativa, delle attuali tutele previste dagli articoli 12 (morte o invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa specifica superiore a 2/3 per cause diverse da infortunio professionale o extraprofessionale e da malattia professionale) e 15 del contratto (responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione), con la finalità di proporre la miglior tutela possibile per i dirigenti e, nel contempo, realizzare opportune economie di scala.

 

Trasferimento del dirigente

ll limite anagrafico di 55 anni che vieta, salvo accordo tra le parti, il trasferimento individuale trova ora attuazione sia per uomini che per donne dirigenti. Per i dirigenti con figli minori il limite anagrafico si abbassa a 50 anni, mentre si ricorda che in presenza di portatori di handicap, per legge, non può essere disposto il trasferimento.

 

Previdenza complementare

Anche in materia di previdenza complementare sono state introdotte significative novità.

Fermo restando il limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, dal 1° gennaio 2020 sarà innalzato il limite contributivo dagli attuali 150.000 a 180.000 euro annui. Inoltre, dal 1° gennaio 2022 verrà eliminata la clausola che oggi richiede un’anzianità dirigenziale minima in azienda di 6 anni per avere diritto al versamento del contributo minimo a carico dell’azienda pari a 4.800 euro. Dal 2019 al 2021, è comunque facoltà dell’impresa anticipare la suddetta contribuzione minima a favore del dirigente con un’anzianità aziendale inferiore a 6 anni.

Un’ulteriore importante novità riguarda l’introduzione di un principio di flessibilità nella ripartizione della contribuzione tra azienda e dirigente, fermo restando il sopra indicato limite complessivo dell’8%. L’accordo prevede, infatti, la facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%.

 

Assistenza sanitaria integrativa

Viene introdotto un nuovo articolo, il 18 bis, che, sostanzialmente, recepisce l’accordo sottoscritto dalle medesime parti il 6 dicembre 2018.

Tenuto conto che dal 2016 le imprese versano alla gestione GS FASI un contributo di 200 euro all’anno per dirigente, il c.c.n.l. 30 luglio 2019 prevede la riduzione a 100 euro per dirigente in servizio della contribuzione dovuta dalle imprese alla GS FASI e la destinazione, dal 1° gennaio 2019, degli ulteriori 100 euro al finanziamento dell’associazione “4.MANAGER”, la cui attività riguarda essenzialmente politiche attive, orientamento, formazione e outplacement a favore dei dirigenti. Pertanto, tale operazione non comporta alcun incremento di costi a carico delle imprese.

 

Licenziamento

Il requisito temporale oltre il quale non operano più le tutele contrattuali in caso di licenziamento è, oramai, individuato solo e soltanto in coincidenza della maturazione dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria e non più anche al raggiungimento di una determinata età (ossia, i 67 anni, nella previgente disciplina).

E’ stata altresì modificata la misura dell’indennità supplementare dovuta in caso di licenziamento ingiustificato per i dirigenti con una anzianità di servizio fino a due anni, portandola da due a quattro mensilità. La misura delle indennità previste per anzianità maggiori è rimasta, invece, invariata.

 


Referenti

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