Rifiuti da manutenzione reti fognarie, fosse settiche e bagni mobili – chiarimenti dall’Albo Gestori Ambientali

L’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese che trasportano rifiuti delle fosse settiche, delle reti fognarie e dei bagni mobili e ha definito il modello unico per il trasporto di questa tipologia di rifiuti.

Suggerimento n. 55/18 del 21 gennaio 2022


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 549/2021

 

Informiamo le imprese associate che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 e con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese che trasportano rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie e ha definito il modello unico per il trasporto di questi rifiuti.

A seguito dell’esclusione dal novero dei rifiuti urbani disposta dal D.Lgs. 116/2020, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie sono classificati come rifiuti speciali e conseguentemente l’Albo ha disposto che i codici CER 20.03.04 e 20.03.06 possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).

Le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) che utilizzano attualmente detti codici potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti.

Ricordiamo alle imprese che la legge n. 108/2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021) ha modificato l’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla manutenzione delle infrastrutture a rete, chiarendo alcuni aspetti della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, che si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva anche in caso di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle fosse settiche e dei bagni mobili.

A tal proposito, l’Albo ha ricordato che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva non può iscriversi come produttore iniziale (categoria 2-bis).

Con la Deliberazione n. 14/2021, che entrerà in vigore il 30 aprile 2022, l’Albo ha attuato quanto disposto dall’art. 230 in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie, definendo i contenuti del documento unico di trasporto.

Il documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230 c. 5 del D.Lgs. 152/2006:

  • è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo, oppure direttamente ad impianto autorizzato;
  • è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività;
  •  
    • è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia;

     

    • una volta effettuato il trasporto, integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco riportato sul documento unico. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230 c. 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco presente sul documento unico. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006.

     

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai provvedimenti allegati.

 


Referenti

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Tags: Rifiuti