RENTRI - Il Formulario dei rifiuti potrà essere utilizzato anche in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026

Dal 1 marzo 2026 è entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che prevede la proroga dell’obbligo di tenuta del FIR digitale.

Suggerimento n.123/44 del 2 marzo 2026


Informiamo i soci che è stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) che rivede il cronoprogramma del RENTRI.

Secondo gli emendamenti approvati dalle Camere, fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati all’uso del FIR digitale (xFIR) potranno continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.

Si configura quindi un regime transitorio di doppio binario:

  • il FIR digitale (xFIR) resta lo strumento di riferimento del sistema;
  • il FIR cartaceo può essere utilizzato in alternativa, su scelta dell’operatore obbligato.

Si segnala altresì che all’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15 settembre 2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.

Infine, viene prorogato al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.


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Tags: Rifiuti