Pubblicato il decreto End of Waste inerti

È stato pubblicato il decreto End of Waste che definisce nuove disposizioni per il recupero di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Il decreto è in vigore dal 26/09/2024 e le imprese hanno tempo fino al 25/03/2025 per aggiornare le autorizzazioni alle nuove norme.

Suggerimento n. 419/78 del 18 settembre 2024


Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il Decreto n. 127/2024 – c.d. End of Waste inerti (sulla G.U. n. 213 del 11/09/2024, vedi allegato).

Il nuovo decreto definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale (ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006) per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.

Si tratta di un provvedimento cruciale non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell’ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità.

Il nuovo decreto, che entrerà in vigore il 26/09/2024, si compone di 9 articoli e 3 allegati, ed andrà a sostituire il precedente D.M 152/2022, di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia.

Il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati);
  • l’aggiunta della UNI EN 13108tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato;
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Il decreto prevede all’art. 7 una fase di monitoraggio di 24 mesi che permetterà di valutare nel tempo l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Le imprese hanno 180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, cioè fino al 25/03/2025, per adeguarsi alle nuove disposizioni e, quindi nello specifico:

  • aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (Procedura Semplificata);
  • inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 8 del decreto:

  • fino all'ottenimento dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006, i produttori possono operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento stesso;
  • se all’entrata in vigore del regolamento l'autorizzazione è in fase di rinnovo, i produttori possono continuare a operare, fino alla conclusione della stessa in conformità ai titoli oggetto di rinnovo;
  • gli aggregati recuperati prodotti prima dell'efficacia dell'aggiornamento possono essere gestiti secondo le norme precedenti. Una volta ottenuto l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, i produttori sono tenuti a rispettare i nuovi criteri.

Per informare le imprese in merito ai contenuti tecnici del decreto End of Waste inerti, Assimpredil Ance sta organizzando un evento specifico. Seguiranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Per approfondimenti si rimanda al testo del decreto.

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti