Proroga della disapplicazione del regolamento sull'invarianza idraulica

Prorogata sino a fine dicembre 2019 la disapplicazione del Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica

Importante | Suggerimento n. 305/34 del 13 giugno 2019


È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50, Serie Ordinaria, Supplemento n. 17 del 24 aprile 2019, il Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8, recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)”.

Tra le principali modifiche al Regolamento Regionale in tema di invarianza idraulica, in primo luogo, si evidenzia la proroga fino al 31 dicembre 2019 della disapplicazione della disciplina per gli interventi di ristrutturazione edilizia (rientranti nell’ambito applicativo), ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione, ma, con riferimento a questi ultimi, unicamente per ciò che concerne gli ampliamenti.

 

Rimodulazione dell’ambito di applicazione

È prevista una rilevante rimodulazione dell’ambito applicativo della normativa, e, in particolare, si dispone che:

  1. per le ristrutturazioni edilizie, il Regolamento si applica solo se consistono in demolizione totale almeno fino alla quota più bassa del piano di campagna posta in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio (non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico relativi alla riduzione del fabbisogno energetico del 20%);
  1. per gli interventi di nuova costruzione, rientrano nell’ambito applicativo anche gli ampliamenti, ma sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
  1. è esclusa l’applicazione del regolamento per alcune tipologie di intervento, fra cui:

-      infrastrutture stradali e autostradali: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale; interventi di ammodernamento; interventi di potenziamento per strade di tipo E-strada urbana di quartiere, F-strada locale, F bis-itinerario ciclopedonale; interventi di realizzazione di nuove strade di tipo F bis- itinerari ciclopedonali;

-   manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

demolizione, ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincoli, se la ricostruzione o il risanamento non comporta un aumento della superficie coperta (non si considerano gli aumenti di superficie derivanti da interventi di miglioria energetica che rientrano nella riduzione del 20% del fabbisogno energetico);

-   aree verdi di qualunque estensione purché non sovrapposte a nuove solette e se privi di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;

-   le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi a cielo libero, tra cui le piscine.

 

Soglia di applicabilità

È stata stabilita una soglia di applicabilità, costituita dall’estensione maggiore di 150 mq (qualora le opere non siano inserite in progetti di intervento più ampi di ristrutturazione edilizia, urbanistica o di nuova costruzione) per l’applicabilità del regolamento con riferimento ad interventi pertinenziali, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, parcheggi, aree di sosta e piazze.

 

Procedura semplificata

È prevista la procedura semplificata in caso di interventi, ovunque ubicati sul territorio regionale, che interessano un’area non superiore a 300 mq.

In tal caso, si prevede che il requisito minimo richiesto si sostanzi in alternativa:

a) nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio;

In questo caso, non è richiesto il rispetto della portata massima e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica, ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo D relativo al monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e la dichiarazione del progettista, attestante l’applicazione della casistica delineata;

b) nell’adozione del requisito minimo consistente nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, dimensionati adottando i valori parametrici del volume minimo dell’invaso, per le aree C a bassa criticità idraulica.

 

Misure di invarianza idraulica

È prevista la riduzione del volume degli invasi di laminazione pari al 30% qualora le opere realizzate in attuazione della normativa consistano in sole strutture di infiltrazione e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità.

Sono di nuova introduzione anche le seguenti specifiche:

–     nella scelta degli interventi per la gestione delle acque pluviali sono da preferire quelli di tipo naturale e quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell’opera;

–     la proposta delle opere da realizzare per la gestione delle acque pluviali è lasciata alla discrezionalità degli operatori chiamati ad eseguire gli interventi;

–     gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere eseguiti anche all’interno delle aree permeabili.

 

Istituto della  monetizzazione

Interessanti modifiche hanno, altresì, riguardato l’istituto della monetizzazione.

Sarà possibile l’applicazione dell’istituto per tutti gli interventi rientranti nell’ambito applicativo della norma (nella versione precedente era possibile monetizzare solo con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si registra un sensibile incremento della fruibilità dell’istituto, in quanto non devono più sussistere contestualmente tutte le condizioni stabilite, ma solo le seguenti due condizioni:

  •  un rapporto tra la superficie occupata dall’edificazione e la superficie totale dell’intervento maggiore o uguale al 90%;
  •  l’impossibilità a realizzare nell’area dell’intervento e esterna all’edificazione il volume di laminazione;

e una delle successive condizioni:

  •  l’impossibilità a realizzare il volume di laminazione in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell’intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo;
  •  la realizzazione del volume di laminazione sulle coperture dell’edificato è motivatamente impedita;
  •  la realizzazione del volume di laminazione nel sottosuolo dello stesso è impedita in quanto l’intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione.

Si rende disponibile in allegato il testo del regolamento di invarianza idraulica modificato.


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Tags: Edilizia