Prima casa e credito di imposta per il riacquisto
L’estensione da uno a due anni del termine per procedere alla vendita della “prima casa”, già posseduta, conservando il credito di imposta per il riacquisto di un’altra abitazione opera solo se l’alienazione è successiva al nuovo acquisto; se invece la vendita della ex prima casa precede il nuovo acquisto agevolato, resta valido il termine di un anno per il riacquisto del successivo immobile.
Suggerimento n. 562/85 del 4 dicembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 297 del 26 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” ed il credito di imposta per il riacquisto della nuova abitazione.
L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Tale articolo prevede l’applicazione dell’imposta di registro agevolata per atti traslativi di proprietà di case di abitazione (diverse da A/1, A/8, A/9) se si verificano precise condizioni, tra le quali quella di non essere proprietario di altra casa di abitazione acquistata con le suddette agevolazioni.
Al fine di incentivare il mercato immobiliare, la Legge di Bilancio 2025 ha esteso, da uno a due anni, il termine per rivendere la prima casa, già posseduta, usufruendo dei benefici prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione, senza prima cedere quella già acquistata con le medesime agevolazioni (vedi Suggerimento n. 30/5 del 13 gennaio 2025).
Il diritto al credito d’imposta è invece regolato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998, il quale riconosce un credito ai contribuenti che provvedono ad acquistare, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni “prima casa”. Il credito è attribuito fino a concorrenza dell’imposta corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, e non può essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto.
Con la Riposta n. 297 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025 ha innovato il termine per la rivendita postuma dell’immobile e, non riguarda invece la formulazione dell’articolo 7 della Legge n. 448/1998, il quale continua a prevedere l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 297, ha fornito un’interpretazione restrittiva stabilendo che:
- se il contribuente procede alla vendita dell’ex prima casa prima di acquistare la nuova, ai fini della maturazione del credito di imposta, il riacquisto deve avvenire entro il minor termine di un anno dall’alienazione; in questo caso, pertanto, il contribuente dovrà vendere la prima casa già posseduta e, entro massimo un anno, acquistare una nuova abitazione fruendo dei benefici prima casa e del credito di imposta;
se il contribuente procede alla vendita dell’ex prima casa dopo aver acquistato la nuova prima casa, ai fini della maturazione del credito di imposta, la vendita deve avvenire entro il maggior termine di due anni dall’acquisto; in tale ipotesi, quindi, il contribuente potrà acquistare una nuova abitazione fruendo dei benefici prima casa e del credito di imposta, a condizione di rivendere la prima casa già posseduta entro due anni dal nuovo acquisto.