Prevedi - Contributo contrattuale - Accordi 4 e 15 luglio 2025

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025 cambia la disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi in vigore dal 1° gennaio 2015.

Suggerimento n. 402/79 del 25 luglio 2025


Come stabilito in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale lo scorso 21 febbraio (v. nostro Suggerimento n. 110/2025) e tenuto conto delle segnalazioni ricevute dalla COVIP in merito alla necessità di ridurre il divario tra posizioni associate e posizioni contribuenti, le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto in data 4 luglio 2025 ed in data 15 luglio 2025 due accordi (v. allegati) che interessano il contributo contrattuale al Fondo Prevedi.

Riportiamo di seguito, in sintesi, i punti più rilevanti delle predette intese nazionali validi per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, come stabilito dall’accordo 15 luglio 2025.

Rapporti di lavoro di durata superiore a 3 mesi:

  • il contributo contrattuale in questo caso è dovuto per intero sulla base dei valori vigenti (v. nostro Suggerimento n. 145/2025).Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni;
  • il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi calcolati secondo il criterio descritto al punto precedente;

                   

Rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a 3 mesi:

  • in caso di impiegati l’impresa sarà tenuta, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere un importo lordo calcolato secondo i criteri della tabella A ccnl industria dell’accordo 4 luglio 2025 (valore mensile moltiplicato per numero di mesi di durata del rapporto di lavoro senza considerare le frazioni di mese inferiori a 15 giorni);
  • in caso di operai l’impresa sarà tenuta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro a riconoscere un importo lordo calcolato secondo i criteri della tabella B ccnl industria dell’accordo 4 luglio 2025 (valore orario moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro con arrotondamento all’euro), tale importo sarà versato dall’azienda alla Cassa Edile che lo erogherà all’operaio in concomitanza con il riconoscimento della GNF (gratifica natalizia e ferie). Tale erogazione retributiva non ha incidenza su nessun altro istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le predette indicazioni non si applicano nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, ossia il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR. In tale ipotesi caso, infatti, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

 

Ci riserviamo prossime comunicazioni in merito ad eventuali chiarimenti che dovessero essere resi noti per la corretta applicazione della nuova disciplina in parola.


Referenti

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