Predisposizione infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli

E’ stata modificata la norma del T.U. Edilizia che riguarda le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli. Tra le novità l’ampliamento dell’obbligo di “predisposizione” degli impianti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche agli edifici residenziali con almeno 10 unità abitative.

Suggerimento n.54/22 del 23 gennaio 2017


Facciamo seguito al Suggerimento n. 281/2016, per informare le imprese che è stata modificata la disposizione del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2011), che riguarda la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli (vedi art. 4, comma 1-ter, del suddetto decreto, modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs n. 257 del 16 dicembre 2016, sulla G.U. n.10 del 13/01/2017 - Suppl. Ordinario n. 3).

Le principali modifiche sono:

  • la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l’adeguamento dei Regolamenti comunali.

Tale norma stabiliva il termine del 1° giugno 2014 per l’adeguamento dei Regolamenti Comunali; ad oggi, tuttavia, non tutti i Regolamenti comunali sono conformi alla disposizione. Tra quelli adeguati, si segnalano quelli di  Bologna, Milano, Torino e Venezia.

  •  l’annullamento dell’obbligo di installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, bensì solo l’obbligo della “predisposizione” all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

L’obbligo della “predisposizione” all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli riguarda quindi:

  1. gli edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri;
  1. gli edifici ad uso residenziali con almeno 10 unità abitative (in quest’ultimo caso solo se di nuova costruzione e per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali).

Per entrambe le suddette destinazioni d’uso, l’obbligo è previsto sia in caso di nuova costruzione, sia in caso di interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello, così come definito dall’allegato 1, punto 1.4.1, del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Ai sensi del solo D.M. sopracitato, per interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello si intendono quegli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, il conseguimento del titolo abilitativo sarà vincolato alla “predisposizione” di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Cogliamo l’occasione per informarvi che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2016 recante "Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014" c.d. PNire (sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2016, vedi allegato).


Referenti

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Tags: Energia