Possibilità per ARPA di utilizzare laboratori esterni privati per le analisi

Limitatamente ad alcune casistiche di urgente necessità, di tutela della salute pubblica o della necessità di tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di specifiche opere, impianti e infrastrutture ARPA potrà utilizzare laboratori esterni, anche privati, per le analisi ambientali.

Suggerimento n. 38/14 del 13 gennaio 2023


Segnaliamo alle imprese associate che, sul BURL supplemento n. 52 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 33 (v. art. 14) con la quale la Regione Lombardia ha stabilito la possibilità per l’ARPA di ricorrere a laboratori privati esterni per effettuare le analisi ambientali limitatamente però solo a casistiche di urgente necessità, di tutela della salute pubblica o della necessità di tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di specifiche opere, impianti e infrastrutture.

In pratica la Regione Lombardia, introducendo il nuovo art. 10 bis, comma 1 e modificando l’art. 15 bis della Legge Regionale 14/08/1999 n. 16, ha stabilito che, con deliberazione della Giunta regionale, saranno individuate le casistiche:
- di urgente necessità;
- derivanti da motivi di tutela della salute pubblica;
- derivanti da motivi di tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:
  a) pubbliche di interesse regionale;
  b) di pubblica utilità riguardanti i progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  c) funzionali, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, allo svolgimento sul territorio regionale di grandi eventi di carattere sportivo, turistico, religioso, culturale o a contenuto economico, indentificati come tali dalla normativa statale o regionale;
  per le quali l’ARPA potrà ricorrere a laboratori di analisi esterni, anche privati, per l’esecuzione di analisi ambientali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 

Vi segnaliamo che con il medesimo e sopracitato provvedimento la Giunta regionale dovrà individuare anche la tipologia delle analisi effettuabili mediante ricorso a laboratori esterni, anche privati.

La selezione dei laboratori di analisi privati ai quali ARPA potrà ricorrere per effettuare le analisi ambientali sarà eseguita dall’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) con il supporto tecnico dell’ARPA mediante le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Infine, segnaliamo che i costi derivanti dall’utilizzo, nei casi di urgente necessità ai sensi del citato comma 1, di laboratori diversi da quelli direttamente gestiti dall’ARPA sono, qualora non in capo al proponente, a carico del bilancio dell’Agenzia nei limiti di disponibilità dello stesso.

 


Referenti

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Tags: Ambiente