Piano Transizione 5.0

Il Decreto PNRR introduce il nuovo credito d’imposta per la transizione digitale ed energetica delle imprese.

Suggerimento n. 142/17 del 14 marzo 2024


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, cosiddetto “Decreto PNRR” che nell’ambito del Piano Transizione 5.0, introduce un credito di imposta, per le imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Il Decreto PNRR è entrato in vigore il 2 marzo 2024 e dovrà essere convertito in legge entro il 1° maggio 2024 (ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore).

Molti aspetti della nuova disciplina agevolativa saranno definiti con un apposito Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) che dovrà essere pubblicato entro il 1° aprile 2024 (ossia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto PNRR).

L'agevolazione sarà finanziata con 6,3 miliardi di euro di fondi europei, che si aggiungono ai 6,4 miliardi di risorse nazionali già precedentemente stanziate.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

  • non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva;

in alternativa

  • non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati. 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con l’emanazione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Il GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l’importo richiesto e trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del:

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

  • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

I crediti di imposta della Transizione 4.0 restano comunque in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. In relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L'eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in cinque rate annuali di pari importo.

 

 

 


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