Nuovo Regolamento Europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione

È in fase di aggiornamento la normativa per la dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione.

Importante | Suggerimento n. 129/35 del 5 marzo 2025


Il nuovo Regolamento Europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, n. 2024/3110 del 27 novembre 2024, che fissa le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il 7 gennaio 2025.

Il nuovo Regolamento aggiorna la disciplina attualmente stabilita dal Regolamento UE n. 2011/305 ed ha un’applicazione graduale, dato che la maggior parte degli articoli, tranne quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, che sono invece già applicabili, cominceranno a produrre effetti solo a partire dall’8 gennaio 2026.

Inoltre, le norme armonizzate, in vigore ai sensi dell’attuale Regolamento, ovvero le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, continueranno a essere applicabili fino a quando non saranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del Regolamento 2024.

I prodotti da costruzione attualmente in commercio continuano a essere utilizzabili in virtù delle norme armonizzate oggi vigenti e lo saranno finché queste non saranno sostituite dalle nuove norme; non prima, comunque, di 5 anni a decorrere da oggi.

I relativi obblighi per i fabbricanti diverranno applicabili un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme (in modo da lasciare tempo per conformarsi).

La conclusione della sostituzione delle norme armonizzate è prevista tra 15 anni.

L’elenco delle norme armonizzate ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 è consultabile al presente motore di ricerca, selezionando alla finestra “Legal Framework” la voce “305/2011 (CPR)”, status “Published”.

 

Novità della disciplina

La principale novità, rispetto all’attuale disciplina, è rappresentata dai requisiti di base delle opere di costruzione (allegato I), con l’introduzione del nuovo requisito Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione e la ridefinizione degli altri requisiti, che comprendono: Integrità strutturale delle opere di costruzione, Sicurezza antincendio delle opere di costruzione, Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione, Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione, Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione, Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione e Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione.

 

All’aggiornamento dei citati requisiti è collegata un’altra novità del nuovo Regolamento Europeo, cioè l’inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti da costruzione.

Il fabbricante del prodotto dovrà dichiarare tali prestazioni ambientali non appena le stesse siano previste da specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

Cambieranno in parte i metodi di valutazione e di verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo, tra cui un nuovo metodo che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato, oltre al controllo completo da parte dell’organismo notificato e l’autoverifica e l’autocertificazione del fabbricante ( di cui all’allegato IX)

 

Il Regolamento fornisce alcune indicazioni riguardo alla digitalizzazione della documentazione, in coerenza con l’evoluzione delle pratiche e con l’adozione progressiva degli strumenti digitali per la gestione dei processi edilizi. Infatti, mentre ora la fornitura della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante del prodotto può avvenire in formato cartaceo o elettronico, il nuovo Regolamento stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026.

La Commissione Europea adotterà gli atti delegati per istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione (articolo 75). I passaporti digitali dovranno essere interoperabili con altri passaporti digitali (tra cui, ad esempio, quello c.d. Ecodesign, n. 2024/1781, stabilito dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili) oltre che includere la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica, l’etichetta del prodotto. Il passaporto digitale dovrà essere accessibile gratuitamente e restare disponibile anche in caso di insolvenza o cessazione dell’attività dell’operatore economico.

 


Referenti

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