Nuovo Piano casa nazionale: approvato il Decreto Legge

È vigente dallo scorso 8 maggio il Decreto-legge relativo al nuovo Piano Casa nazionale.

Importante | Suggerimento n. 260/22 del 15 maggio 2026


In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 maggio 2026, n. 104 è stato pubblicato il Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante Disposizioni urgenti per il Piano Casa” che punta a favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.

 

Attualmente il Decreto-legge, vigente dall’8 maggio scorso, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (DDL C. 2920) per la conversione in legge ed è stato assegnato alla Commissione Ambiente (vedi anche il Dossier Camera dei Deputati).

 

Il nuovo Piano Casa mira a creare un sistema abitativo accessibile e sostenibile prevedendo azioni che si sviluppano sul medio e lungo periodo, secondo tre pilastri principali:

 

  1. programma straordinario di interventi di recupero;
  2. fondo housing coesione per interventi di ERP/ERS;
  3. programmi di edilizia integrata.

 

1 – Programma straordinario di interventi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed edilizia residenziale sociale (ERS) - (1° Pilastro):

il Decreto-legge stabilisce l’avvio di un Programma straordinario di interventi di recupero, finanziato con oltre 7 miliardi di euro, che punta a rendere nuovamente abitabili alloggi pubblici inutilizzati e a promuovere l’edilizia residenziale sociale (ERS). È prevista la ricognizione nazionale degli immobili pubblici e quelli presenti nei programmi di dismissione, al fine di poterli destinare a iniziative di edilizia sociale, oltre che una governance centralizzata per coordinare monitorare e accelerare gli interventi.

Per l’attuazione del programma è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, di cui 116 milioni di euro per l’anno 2026, 216 milioni di euro per l’anno 2027, 228 milioni di euro per l’anno 2028, 180 milioni di euro per l’anno 2029 e 230 milioni di euro per l’anno 2030.

 

Si prevede la possibilità, con apposito decreto, di destinare ai programmi una quota delle risorse stanziate della Legge di bilancio 2020 per interventi di rigenerazione urbana, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) eroga i contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipula di convenzione con il gestore, Invitalia S.p.A., incaricato della selezione, mediante avvisi pubblici, delle offerte per proposte integrate di manutenzione straordinaria e di recupero di unità immobiliari destinate ad edilizia residenziale, anche con il ricorso a operazioni di partenariato pubblico-privato.

 

L’ammissibilità delle offerte è garantita in base a:

  • - riduzione del canone calmierato;
  • - recupero e riconversione di immobili di proprietà pubblica non redditizi e non in uso;
  • - inserimento di interventi nell’ambito di programmi di rigenerazione.

 

La convenzione definisce criteri e modalità di selezione, da parte di Invitalia, con uno o più avvisi pubblici, adottati di concerto con il MIT di offerte presentate dai soggetti attuatori, al fine di promuovere la presentazione di proposte integrate di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all’edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all’edilizia sociale, che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato.

 

Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi è prevista la nomina di un Commissario Straordinario che:

  • avvierà con le Amministrazioni interessate, una procedura di ricognizione degli immobili di proprietà pubblica non redditizi e non in uso;
  • definisce schemi-tipo di convenzione per disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, che prevedono la costituzione di diritti di superficie di durata non inferiore a 25 anni.

Le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, compresi interventi di demolizione e ricostruzione senza consumo di suolo, possono essere destinati a progetti di edilizia sociale, inclusi quelli per la concessione dell’abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite.

Il decreto prevede, inoltre, altre misure per il sostegno ai bisogni abitativi come l’istituzione di un Fondo per la morosità incolpevole a sostegno degli inquilini degli alloggi ERP, il riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica e risorse per progetti di edilizia sociale che prevedano la locazione con riscatto.

 

2 - Fondo Housing Coesione per interventi di ERP/ERS (2° Pilastro):

è istituito un nuovo strumento finanziario gestito da Invimit SGR Spa, per potenziare l’offerta di alloggi da destinare a ERP/ERS, con dotazione pubblica iniziale pari a 100 milioni di euro.

È inoltre prevista la possibilità per le Regioni e Amministrazioni centrali, di alimentare il Fondo attingendo a parte delle risorse destinate all’edilizia abitativa dalla politica di coesione nazionale ed europea, tra cui quelle che, nell’ambito della revisione dei fondi strutturali 2021-2027, sono state destinate alla casa accessibile.

 

Con riferimento al 1° e 2° pilastro sono state introdotte alcune semplificazioni edilizie:

 

Titolo edilizio

SCIA per ristrutturazioni e demolizione-ricostruzione

Procedura autorizzativa

Conferenza di Servizi semplificata, con tempi di 30 giorni

Cambi d’uso

Applicazione delle norme per il cambio d’uso dell’art. 23 ter del DPR 380/2001

Dichiarazione di pubblica utilità

Progetti inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio ambientale e sociale

Standard dimensionali degli alloggi

Ammissibilità dei requisiti dimensionali minimi: altezza interna ridotte a 2,40 m e superfici minime di 20 mq per una persona e di 28 mq per due persone (art. 24 comma 5 bis del Testo Unico dell’Edilizia)

 

3 - Programmi di Edilizia Integrata (3° Pilastro):

la misura, a differenza delle due precedenti misure, mira ad attrarre investimenti privati (almeno il 70% dell’investimento complessivo risultante dal Piano Economico Finanziario deve essere di edilizia convenzionata) oltre ad eventuali risorse pubbliche disponibili per offrire case alla “fascia grigia” della popolazione con prezzi ridotti di almeno il 33% rispetto al valore di mercato. Gli immobili avranno un vincolo di destinazione d’uso di 30 anni.

L’attuabilità è ammessa con programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree urbanizzate e degradate e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

 

Con riferimento al 3° pilastro e solo per grandi progetti strategici con un rilevante finanziamento estero superiore a un miliardo (progetti per cui è prevista la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale e la nomina di un Commissario Straordinario) sono state attivate al cune semplificazioni:

 

Calcolo superfici

Esclusione dal computo della superficie lorda destinata all’edilizia convenzionata

Scomputo delle bonifiche

I costi sostenuti per la bonifica dei suoli possono essere portati a scomputo diretto degli oneri di urbanizzazione

Procedura autorizzativa

Conferenza di servizi semplificata a 30 giorni

Agevolazioni urbanistiche

Ammessi cambi d’uso in deroga, agevolazioni sugli standard (parcheggi)e incrementi volumetrici sino al 35%.

Il Commissario può derogare ai piani vigenti, purché non si utilizzino aree precedentemente non edificate per interventi maggiori o uguali a 100 unità abitative definisce la valutazione di impatto urbanistico (dotazioni urbanistiche, definizione dei limiti di densità e altezza e distanza ai sensi del dm 1444/1968, destinazioni d’uso ammissibili).

Oneri notarili

Per gli atti connessi agli interventi riduzione del 50%

 

 

L’effettiva operatività del Piano Casa sembrerebbe non essere immediata.

L’attuazione delle misure del decreto-legge è comunque condizionata dall’emanazione di numerosi Decreti attuativi.

 

 

 

Rendiamo disponibile a seguire i link relativi a:

  • - Nota di ANCE relativa al DL 66/2026;
  • - Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66.

 


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