Nuove definizioni di produttore di rifiuti, raccolta e deposito temporaneo

Sono vigenti le nuove definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" introdotte all’art. 183 del D.Lgs 152/2006 dalla recente legge 125/2015.

Suggerimento n.411/105 del 21 settembre 2015


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 307/2015 per segnalare che è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015 n. 125 (GU n.188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49) di conversione del D.L. 78/2015 relativo a disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, che contiene anche disposizioni in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

Di seguito vengono illustrate le modifiche introdotte.

PRODUTTORE DI RIFIUTI

Viene modificata la definizione giuridica di produttore di rifiuti contenuta nell’art. 183 del D.Lgs 152/2006, estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.

Pertanto i nuovi soggetti ai quali sia riferibile la definizione di “produttore iniziale di rifiuti” sono i seguenti:

  •  il soggetto la cui attività produce rifiuti (cioè l’esecutore materiale dei lavori che danno origine alla produzione dei rifiuti stessi);
  • il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

La conseguenza di questa modifica normativa è l’estensione della responsabilità derivante dall’attività di produzione di rifiuti anche in capo al committente di opere, finora escluso dalla definizione di produttore di rifiuti.

Il legislatore forse avrebbe dovuto, conformemente anche ad una recentissima sentenza (Corte di Cassazione, Sezione III penale – Sentenza 10/02/2015, n. 5916), circoscrivere l’ampliamento della definizione di produttore di rifiuti solo negli ambiti di subappalto di opere, coinvolgendo quindi da un lato, il soggetto produttore giuridico dei rifiuti (cioè l’appaltatore delle opere in subappalto) e dall’altra, il soggetto subappaltatore, cioè l’esecutore effettivo dei lavori.

Ciò purtroppo non è avvenuto, con la conseguenza che ora qualsiasi committente di opere, che finora erano stati esclusi dalla definizione di produttore iniziale di rifiuti, potrebbero essere coinvolti in casi di illeciti.

Su tale tema, l’Associazione si è già attivata per portare avanti istanze di modifica legislativa dirette a circoscrivere la portata della norma, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali  in tal senso.

RACCOLTA

Nella definizione di raccolta dei rifiuti, la nuova legge introduce una modifica, allineandosi alla direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE. La nuova definizione è la seguente:

il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

La modifica introdotta per il deposito temporaneo di rifiuti prevede le seguenti precisazioni:

  • nella definizione di deposito temporaneo viene ricompreso anche quello preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto presso un impianto di trattamento;
  • per luogo dove i rifiuti sono prodotti si deve intendere l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

In merito alla nuova definizione di deposito temporaneo di rifiuti, l’Associazione continuerà ad attivarsi presso le sedi competenti al fine di risolvere un’importante criticità per le imprese, le quali spesso non avendo spazi sufficienti in cantiere per depositare sul luogo di produzione i rifiuti prodotti, hanno la necessità di conferire i medesimi “momentaneamente” presso i propri magazzini, in attesa di conferirli/farli conferire presso impianti autorizzati. L’obiettivo, in relazione a tali fattispecie, è di poter considerare il magazzino dell’impresa quale estensione del luogo di produzione, qualora non sia possibile depositare i rifiuti stessi in cantiere.


Referenti

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Tags: Rifiuti