Nuova Imu - Versamento acconto entro il 16 giugno

Versamento della prima rata di acconto pari al 50% di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

Suggerimento n. 465/67 del 9 giugno 2020


La Legge d Bilancio per il 2020 in tema di imposte locali ha disposto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.

L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille (si veda ns. Suggerimento n. 18/6 del 9 gennaio 2020).

Per quanto riguarda i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, è precisato che gli stessi continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come già previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, è confermata l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal DL crescita.

La nuova IMU prevede l'obbligo di versare, entro il 16 giugno 2020, come prima rata di acconto il 50% di quanto versato nel corso del 2019 a titolo di IMU e TASI. Per la TASI si prende il 50% dell'importo versato dal contribuente proprietario senza tenere conto della parte eventualmente versata dall'inquilino.

Con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), si è implicitamente deciso di non stabilire differimenti generalizzati della scadenza del primo acconto IMU, salvo verificare eventuali proroghe comunali.

Soltanto per il 2020, primo anno di applicazione della “nuova” IMU, è disposto che la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. A tal fine è  intervenuto il MEF con Circolare n. 1/DF/2020 con la quale sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

  • immobile ceduto nel corso del 2019: in questi casi l'acconto non è dovuto poiché manca il presupposto impositivo;
  • immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020: in questo caso l'acconto non sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico, tuttavia il MEF apre alla possibilità di utilizzare il metodo previsionale e quindi di versare sulla base dei mesi di possesso nel corso del primo semestre 2020 utilizzando le aliquote in vigore nel 2019, sempre che non siano già state deliberate le aliquote 2020 dal comune; in quest'ultimo caso è possibile utilizzare le nuove aliquote. Occorrerà solo verificare che le aliquote approvate tengano già conto della nuova normativa che ha unificato IMU e TASI, viceversa si dovranno utilizzare le aliquote 2019 e aspettare la nuova delibera comunale per stabilire l'importo effettivamente dovuto che sarà conguagliato con il saldo;
  • immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: l'acconto non è dovuto;
  • immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: l'acconto non sarebbe dovuto ma può essere versato col metodo previsionale;
  • immobili merce: nel 2019 erano esenti IMU ma assoggettati a TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, si ritengono applicabili le considerazioni riportate con riferimento all’immobile acquistato nel primo semestre del 2020, tenendo presente che, qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorrere applicare l’aliquota base dello 0,1% (salvo verificare eventuali variazioni a livello comunale), stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU;
  • area fabbricabile pertinenza del fabbricato: la nuova Imu stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell’IMU, che si considera “parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente…”. Di conseguenza, un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.

Inoltre con riferimento alla dichiarazione della "nuova IMU" si precisa che la stessa deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019,  il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il versamento del tributo, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare, nel modello F24, per il versamento della cosiddetta "nuova IMU", che sostituisce l'IMU e la TASI:

 

CODICE TRIBUTO

DENOMINAZIONE

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale

e relative pertinenze - COMUNE

3913

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali

ad uso strumentale - COMUNE

3914

IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3923

IMU - imposta municipale propria 

INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3924

IMU - imposta municipale propria 

SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

3939

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE


Referenti

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