Nuova comunicazione obbligatoria per il distacco transnazionale

In ossequio al D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 è stato emanato il D. M. Lav. 10 agosto 2016, inerente gli standard operativi e le regole di trasmissione della nuova comunicazione obbligatoria preventiva, denominata UNI_Distacco_UE, da parte dei prestatori di servizi UE che distaccano i loro lavoratori dipendenti in Italia. L’obbligo della comunicazione preventiva entrerà in vigore il 26 dicembre 2016.

Suggerimento n. 561/61 del 21 dicembre 2016


Il D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016

A far data dal 22 luglio 2016 scorso è entrato in vigore il D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, di "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (c.d. Direttiva Enforcement), concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)".

Il decreto n. 136/2016 può considerarsi una sorta di “testo unico” in materia di distacco di personale nelle prestazioni di servizi sul territorio dell’UE, in quanto recepisce le norme contenute nella citata nuova Direttiva c.d. Enforcement, e ripropone e migliora anche quelle già presenti nel D. Lgs. n. 72/2000, che è stato abrogato.

La disciplina in esame si propone di:

  • contrastare i fenomeni di distacco illecito
  • garantire parità di trattamento tra i lavoratori distaccati presso un altro paese e i lavoratori operanti nel paese ospitante
  • assicurare la cooperazione amministrativa tra gli Stati, grazie ad un efficace scambio di informazioni e all’adozione di misure volte al contrasto degli illeciti, dei fenomeni elusivi e del dumping sociale fondato sul differente costo del lavoro nei vari Stati membri dell’UE.

Tra le norme di maggiore interesse e nelle more dei chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro, si segnalano le seguenti novità.

 

Autenticità del distacco e sanzioni

All’art. 3 del decreto vengono elencati alcuni indici di autenticità del distacco che dovranno essere valutati dal personale ispettivo, sia con riferimento all’impresa distaccante che con riferimento al lavoratori interessati. Laddove sia riscontrata la non autenticità del distacco, operato in favore di un’impresa stabilita in Italia, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con l’irrogazione di sanzioni amministrative sia a carico dell’impresa distaccante che dell’utilizzatore, pari ad 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 ed un massimo di 50.000 euro. In caso lavoratori minori di età, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione sono puniti con l’arresto fino a 18 mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino al sestuplo.

 

Condizioni di lavoro e di occupazione

L’art. 4 del decreto ribadisce che ai lavoratori distaccati si applicano le medesime condizioni (da intendersi derivanti sia dalle disposizioni normative che dai contratti collettivi) previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

Il legislatore ha esteso al distacco intracomunitario il medesimo regime di responsabilità solidale oggi vigente per il personale impiegato negli appalti dal diritto interno, alla stregua dell’art. 1676 del codice civile dell’art. 29, 2° comma del D. Lgs. n. 276/2003, nonché, in caso di somministrazione, dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.

Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 81/2015.

 

Cooperazione amministrativa

Con l’art. 8 è stato dato avvio ad un articolato programma di cooperazione amministrativa tra gli Stati, fondato sullo scambio tempestivo di informazioni in tema di distacco, a fronte delle richieste inoltrate dalle autorità preposte, tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

 

Nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro esteri distaccanti

L’art. 10 ha sancito l’obbligo di comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro in ordine al distacco a carico delle imprese e di ogni successiva modifica nel distacco, rimettendo ad un successivo Decreto ministeriale la disciplina delle modalità di comunicazione.

 

Il decreto del Ministero del lavoro del 10 agosto 2016

Il decreto ministeriale attuativo, che doveva essere emanato entro il 22 luglio 2016 u.s , è stato emanato il 10 agosto 2016  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.252 del 27 ottobre 2016. Le sue disposizioni entreranno in vigore il 26 dicembre 2016, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La comunicazione preventiva, dovuta anche dalle Agenzie di somministrazione straniere, avverrà tramite il modello “UNI_Distacco_UE”, di cui all’allegato A al decreto in parola, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ), adottato secondo i sistemi di classificazione di cui all’allegato B e da compilare secondo le modalità tecniche di cui all’allegato C.

Il Modello A1, inerente la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, ad ogni modo, continua ad essere obbligatorio.

I dati contenuti nel modello «UNI Distacco UE» sono resi accessibili all'Ispettorato Nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL, con le modalità previste dal Codice per l’amministrazione digitale.

Una volta ottenute le credenziali di accesso al sito del Ministero, l’impresa straniera, entrando nella apposita sezione (che probabilmente verrà presto resa accessibile anche in lingua inglese),dovrà reperire e compilare le seguenti tipologie di comunicazione:

 

Comunicazione Preventiva

Da inviare a carico del prestatore di servizi entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio dei distacco, per comunicare l'inizio di uno o più distacchi con l'indicazione, per ciascun periodo di esecuzione, della sede di lavoro e del numero di lavoratori.

 

Comunicazione Preventiva Posticipata

Da inviare in deroga al limite temporale sopra esposto, a causa di una certificata indisponibilità del sistema SID (sistema informatico di distacco), entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.

 

Annullamento

Da effettuare, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione e nuova comunicazione di uno o più dati c.d. "essenziali" di cui all’art. 2 comma 3, come indicati dall’allegato C (e sottolineati nell’elenco che più oltre si riporta). Questa nuova comunicazione deve essere effettuata dal prestatore di servizi sempre entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco.

 

Variazione

Da trasmettere qualora vengono variati uno o più dati c.d. “non essenziali” di cui all’art. 2 comma 4, come indicati dall’allegato C, riguardanti un solo lavoratore e già inseriti in una comunicazione preventiva di distacco. La variazione dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

 

L’impresa distaccante deve comunicare preventivamente i seguenti dati:

  1. dati identificativi (codice identificativo e Stato di Stabilimento) dell'impresa distaccante;
  2. numero e generalità (codice identificativo, Stato di nascita e cittadinanza) dei singoli lavoratori distaccati;
  3. data di inizio, di fine e durata del distacco;
  4. luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  5. dati identificativi (codice fiscale) del soggetto distaccatario;
  6. tipologia dei servizi (Codice ATECO);
  7. generalità e domicilio eletto del referente del distacco;
  8. generalità del referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali;
  9. numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

La violazione dell’obbligo di comunicazione sarà punita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n.136 del 17 luglio 2016 con una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.

Altri adempimenti dell’impresa distaccante

L'impresa distaccante è obbligata a conservare per tutto il periodo del distacco e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione, i seguenti documenti:

-   il contratto di lavoro o qualsiasi altro documento equipollente;

-    i prospetti paga;

-    i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero;

-    la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti;

-    la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente;

-    il certificato A1 relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Della prescritta documentazione l’impresa distaccante dovrà predisporne copia anche in lingua italiana.

In caso di mancata tenuta della documentazione suindicata, la distaccante sarà punita ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.136 del 17 luglio 2016 con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.

L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti:

  • un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considererà il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi;
  • un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello, con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

In caso di violazione degli obblighi di nomina dei referenti viene prevista, in capo al distaccante, una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.136 del 17 luglio 2016.

 

Allegato: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Distacco transnazionale

 

 

 


Referenti

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