Modifiche al titolo IX sull’amianto del decreto legislativo n. 81/2008 - Dal 24 gennaio 2026 in vigore il decreto legislativo n. 213/2025

Il decreto legislativo n. 213/2025 entra in vigore il 24 gennaio 2026 e modifica il decreto legislativo n. 81/2008, aggiornando le misure di sicurezza per i lavori esposti ad amianto, rendendole più stringenti.

Suggerimento n. 50/22 del 21 gennaio 2026


L’emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista a partire dal 24 gennaio 2026 ed i datori di lavoro dovranno pertanto garantire, da tale data, l’applicazione delle nuove misure, in particolare per quanto riguarda il valore limite di esposizione, il ricorso all’operatore qualificato e la formazione.

Tra le novità principali introdotte dal decreto legislativo n. 213/2025 infatti sono previste:

- l’aggiornamento del campo di applicazione; è stato esteso anche ai lavori di ristrutturazione e demolizione, all’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, alla lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro;
- la revisione delle modalità di individuazione della presenza di amianto; dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati;
- l’adeguamento del valore limite di esposizione; da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³;
- le modifiche a notifica, misurazione e formazione; la notifica preventiva (obbligatoria nei casi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, di attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori possono essere esposti all’amianto) sarà maggiormente dettagliata dal punto di vista tecnico-operativo. Le misurazioni dovranno avvenire ad intervalli regolari e la formazione dovrà essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore. Inoltre, sarà prevista una formazione aggiuntiva per coloro che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

 

Cliccando qui è consultabile la nota predisposta dagli uffici ANCE, contenente una tabella di confronto tra il testo previgente e quello vigente del TU sicurezza, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213.


Referenti

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