Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia - decreto Sblocca Cantieri pubblicato in gazzetta ufficiale – in vigore dal 19 aprile 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sblocca-cantieri contenente modifiche al Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) in materia di rigenerazione urbana e di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Suggerimento n.233/24 del 29 aprile 2019


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18-04-2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Si segnalano, di seguito, le modifiche introdotte al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), facendo riserva di ulteriori approfondimenti, anche in relazione al successivo iter per la definitiva conversione in legge de decreto (entro 60 giorni).

 

Norme in materia di rigenerazione urbana (art. 5)

L’art. 2-bis del Testo Unico dell’edilizia - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati – viene sostanzialmente modificato prevedendo l’obbligo, anziché la facoltà, da parte delle Regioni, di introdurre deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni nonché disposizioni sugli spazi/attrezzature per attività collettive (aree per servizi).

Le modifiche apportate, a differenza di quanto auspicato dal sistema ANCE, non appaiono sufficienti a traguardare i pur dichiarati obiettivi volti a una drastica riduzione del consumo di suolo e favorire la rigenerazione del patrimonio esistente, incentivando la razionalizzazione del patrimonio edilizio.

Se da un lato, infatti, si introduce l’obbligo per le Regioni ad intervenire con proprie norme sulla questione delle distanze, altezze e densità (tra l’altro, senza alcuna indicazione in termini di scadenze entro cui legiferare), dall’altro non viene chiarito se tali deroghe sono consentite anche in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale o solamente nell’ambito di interventi soggetti a piani attuativi.

In ogni caso, nell’ambito di ogni intervento di demolizione e ricostruzione la riedificazione è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.

Proprio detti limiti, relativamente al tassativo rispetto di sedime e di altezze preesistenti, non si ritiene siano in grado di agevolare realmente la riqualificazione delle aree urbane degradate, spesso caratterizzate dalla presenza di capannoni industriali dismessi, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti.

 

Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 3)

Il Decreto Sblocca cantieri propone sensibili modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, nonché al relativo procedimento di deposito e autorizzazione dei progetti delle parti strutturali.

La novità più rilevante riguarda l’introduzione dell’articolo 94bis al DPR 380, che disciplina in maniera innovativa gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche.

Come si vede, le nuove norme disciplinano l’obbligo di acquisizione della preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica della zona in cui si va a costruire(1, 2, 3), ma alla tipologia dell’intervento.

A tal fine, il decreto introduce una suddivisione degli interventi, differenziandoli in rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza con riferimento alla loro incidenza nei confronti della pubblica incolumità.

Sono definiti interventi rilevanti:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Appartengono invece agli interventi di minore rilevanza:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie e non presentino particolare complessità strutturale.

Sono considerati, infine, privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

In ogni caso, per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico, è prevista l'emanazione di linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.

Ulteriori modifiche riguardano, inoltre, l'art. 65 del DPR 380, in merito alla denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata: viene, infatti, ampliato il riferimento ai materiali da costruzione per i quali si applica.

In primo luogo si stabilisce che la denuncia delle opere allo sportello unico, prima del loro inizio, è obbligatoria per quelle realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, oggi le NTC del 17 gennaio 2018. Fino ad oggi la legge faceva riferimento al solo calcestruzzo armato ed all'acciaio. Tale denuncia è onere del costruttore che allegherà il progetto dell’opera e la relazione illustrativa firmati dal progettista.

Tale relazione non è più prevista nel caso di interventi di minore rilevanza che riguardino le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, nonché per tutti gli interventi privi di rilevanza. Conseguentemente, in tali casi, il direttore dei lavori non consegna più al collaudatore la relazione e la documentazione prevista (certificati delle prove sui materiali, eventuali esiti di prove di carico, indicazioni sulla tesatura dei cavi e sistemi di messa in coazione per le opere in precompresso), ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dallo stesso direttore dei lavori.


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Tags: Edilizia