Ministero della Salute - lavoratori che rientrano in Italia dall’estero - Ordinanza del 21 settembre 2020

Fino al 7 ottobre p.v. anche per il rientro da alcune Regioni della Francia è previsto l’obbligo di effettuare il test per la verifica dell’eventuale contagio da COVID-19.

Suggerimento n. 709/147 del 22 settembre 2020


Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è stata emanata una nuova Ordinanza da parte del Ministero della Salute (G.U. n. 234/2020) in vigore da oggi e sino al prossimo 7 ottobre.

In particolare, richiamando i provvedimenti già emanati, il Ministero ha stabilito che, in aggiunta a Croazia, Grecia, Malta e Spagna, a chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale e nei quattordici giorni antecedenti abbia soggiornato o sia transitato in Francia limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

 a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
 b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

 

Inoltre, al fine di adeguare le misure di contenimento del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica corrente, le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate in Bulgaria non devono più sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria. Al contempo, alle persone provenienti dalla Serbia non più interdetto l’ingresso in Italia, salvo l’obbligo di motivazione, ma è richiesto il rispetto dell’isolamento fiduciario e della sorveglianza sanitaria.

Ricordiamo, infine, che sui siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, ai link sotto riportati, è possibile trovare le informazioni, in continuo e costante aggiornamento, relative agli adempimenti da effettuarsi a seconda del Paese da cui si rientra:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Restiamo comunque a disposizione per eventuali valutazioni sui singoli casi che si dovessero prospettare nelle aziende. 


Referenti

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Tags: Coronavirus