Ministero del lavoro, Interpello n. 5/2023: importanti precisazioni sulla figura del preposto

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5/2023 per meglio comprendere il ruolo del preposto.

Suggerimento n. 570/87 del 6 dicembre 2023


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 792/2021 per segnalare l’Interpello n. 5/2023 con il quale il Ministero del Lavoro ha fornito alcune risposte per meglio comprendere il ruolo del preposto:

- "La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione" - Il datore di lavoro (e il dirigente) ha l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza sull'attività lavorativa dei lavoratori. Si tratta, quindi, di una scelta organizzativa del datore di lavoro, "in considerazione della complessità organizzativa dell’attività lavorativa";
- "Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali" - In alcuni casi, residuali, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di preposto;
- "Non potendo un lavoratore essere il preposto di se stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro" - La precisazione è ovvia, poiché il preposto è una "persona che sovrintende alla attività lavorativa" altrui.

 

Con riferimento alla formazione dei preposti, resta inteso che, finché non sarà approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione (previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo scorso 22 giugno 2022, ma ancora non pubblicato), non è obbligatoria la norma che prevede l'obbligo di aggiornamento biennale per i preposti, resta l'aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Restano, pertanto, pienamente operativi gli accordi esistenti. Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi Accordi. Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli Accordi del 2011 (durata, modalità, tempistica, aggiornamento, ecc.). Per il datore di lavoro, invece, non è ancora attivo alcun obbligo. I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio.


Referenti

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