Milano: Linee Guida per l’attività edilizia e Gruppo di Lavoro consultivo

Il Comune di Milano ha individuato i nuovi criteri da adottare nell’istruttoria di rilascio di titoli abilitativi per interventi edilizi analoghi alle fattispecie oggetto di indagine penale e ha costituito un Gruppo di Lavoro consultivo.

Suggerimento n. 192/25 del 9 aprile 2024


Con la Deliberazione n. 199 del 23 febbraio 2024 recante le “linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”, la Giunta Comunale di Milano ha individuato, in via cautelativa, le azioni che dovranno orientare l’attività istruttoria a seguito delle recenti indagini aperte dalla Procura della Repubblica circa la presunta irregolarità di alcuni interventi edilizi a Milano.

Con le Disposizioni di Servizio n. 3 del 13 marzo 2024 e n. 4 del 20 marzo 2024, il Comune di Milano ha attuato tale Deliberazione definendo un percorso di lavoro per valutare le possibili ricadute delle interpretazioni normative desumibili dal Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano di gennaio scorso.

 

ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO

Per gli interventi in attesa di rilascio del titolo edilizio, che sono riconducibili a fattispecie analoghe a quelle oggetto di procedimenti penali, l’attività amministrativa sarà orientata tenendo conto delle indicazioni desumibili dal Decreto del GIP.

Con la Disposizione di Servizio n. 4 del 20 marzo 2024, la Direzione Rigenerazione Urbana e la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE hanno individuato le seguenti indicazioni (desumibili dal citato Decreto del GIP), al fine di orientare temporaneamente l’attività amministrativa sui procedimenti per i quali non è ancora stato rilasciato e/o non si è ancora formato il titolo edilizio, sino a nuove indicazioni operative e interpretative derivanti da fonti legislative, giurisprudenziali o comunque istituzionali.

Interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche che prevedono edifici di altezza superiore a mt. 25 e/o con volumetria superiore a 3 mc/mq.
a) Gli interventi edilizi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche che prevedono edifici di altezza superiore a mt. 25 e/o con volumetria superiore a 3 mc/mq dovranno essere sottoposti a piano attuativo, se già non lo siano ai sensi della disciplina del PGT vigente, qualora ricadano nei seguenti casi:
  - interventi caratterizzati da elementi di discostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal PGT, ivi compreso il discostamento dalle modalità di intervento previste all’interno dei Nuclei di Antica formazione (art. 19 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del P.d.R. del PGT vigente);
  - interventi in ambito inedificato o poco edificato (considerato anche il contesto).
b) Gli interventi edilizi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche che prevedono edifici di altezza superiore a mt. 25 e/o con volumetria superiore a 3 mc/mq, non ricadenti nel caso precedente, dovranno essere sottoposti ad approfondimento specifico al fine di valutare la necessita di assoggettamento o meno a piano attuativo, ove risultino compresi in un lotto intercluso e, nello specifico, siano localizzati all’interno di un contesto urbano completamente edificato e urbanizzato, senza presenza di spazi o aree libere, senza evidenza, all’interno dei principali strumenti di pianificazione, della necessità di urbanizzazioni primarie e secondarie nel medesimo contesto urbano.
  Solo in tale fattispecie, laddove l’istruttoria evidenziasse che non vi siano le condizioni per procedere alla redazione di un Piano Attuativo, trattandosi di un tessuto urbano già compiutamente urbanizzato, i lavori potranno essere autorizzati con Permesso di Costruire o Permesso di Costruire Convenzionato.

 

Qualifica degli interventi di demolizione e ricostruzione

Alla luce del Decreto del GIP, gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, saranno qualificati come nuova costruzione, laddove l’esito di opportuna istruttoria rilevi:

  • cambiamento del numero degli edifici (da riferirsi pertanto al “singolo immobile che ne costituisce l’oggetto”);
  • mancanza di qualsiasi “traccia” dell’immobile preesistente (in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, sotto il profilo strutturale o funzionale, delle giaciture preesistenti, delle altezze preesistenti).

La Disposizione di Servizio precisa, inoltre, che in caso di qualifica dell’intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti quale nuova costruzione, è sempre fatta salva la Superficie Lorda (SL) esistente legittimamente assentita, anche in caso di mutamento di destinazione d’uso.

In tali casistiche, in via cautelativa, la determinazione della dotazione di servizi dovrà essere quantificata nella misura prevista per la nuova costruzione (art. 11, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT vigente). La stessa dotazione di servizi dovrà essere richiesta all’interno del Nucleo di Antica Formazione (NAF) di cui al PGT vigente, nei casi qualificati di nuova costruzione.

 

Monetizzazione dello standard

La Disposizione di Servizio ribadisce che, per gli interventi che riguardino proposte di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi superfici di intervento (ST) superiori ai 5.000 mq, che comportino la necessità di dotazioni territoriali per servizi, ferma la modalità principale costituita da cessione/asservimento delle aree, qualora si proceda alla monetizzazione e solo ove ne ricorrano le condizioni, risulta opportuno valutarne l’interesse pubblico, anche in assenza di indirizzi contenuti in strumenti di programmazione o pianificazione dell’Ente.

Nell’ambito dell’istruttoria degli interventi diretti, in via sperimentale, la valutazione circa le modalità per garantire le dotazioni territoriali (cessione, asservimento all’uso pubblico, realizzazione del servizio o monetizzazione) è da effettuarsi con il coordinamento della Direzione Generale, che valuterà il coinvolgimento delle Direzioni competenti alla presa in carico delle aree eventualmente cedute.

Laddove venga presentata, per le aree aventi le suddette caratteristiche, una proposta preliminare facoltativa (ai sensi dell’art. 40 del R.E. vigente), la valutazione di cui sopra dovrà essere anticipata in tale fase istruttoria e l’esito della valutazione dovrà essere evidenziato nella motivata proposta redatta dagli Uffici per il rilascio del Permesso di Costruire.

In merito alla quantificazione della monetizzazione, in via preliminare e cautelativa, andrà inserita nei titoli edilizi, contenenti la monetizzazione, una clausola espressa di eventuale successivo conguaglio.

In casi di particolare complessità, il Responsabile del Procedimento, unitamente al Dirigente di riferimento, valuterà di richiedere una puntuale perizia per verificare la congruità del quantum della monetizzazione, in relazione all’utilità economica conseguita dall’operatore per la mancata cessione.

 

Modalità di intervento

In considerazione dei rilievi emersi nel Decreto del GIP, è sospesa l’applicazione dei seguenti atti:

  • Determinazione dirigenziale n. 3/2015 - Indicazioni operative e strumenti in attuazione della disciplina del PGT e del Regolamento Edilizio, concernenti la modalità diretta convenzionata;
  • Determinazione dirigenziale n. 65/2018 - Aggiornamento in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire;
  • Circolare Direzione Rigenerazione Urbana n. 1/2023 - Interventi edilizi con edifici di altezza superiore a 25 metri.

 

Esame preliminare facoltativo della Commissione per il Paesaggio (art. 55 Regolamento Edilizio)

In caso di presentazione di richieste di Parere Preliminare (ai sensi dell’art. 55 del vigente Regolamento Edilizio) ricadenti nelle fattispecie indicate, l’Amministrazione Comunale comunicherà la necessità di istruttoria tecnica e valutazione in base ai nuovi criteri.

 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO

Con la Disposizione di Servizio n. 3/2024, la Direzione Rigenerazione Urbana ha istituito uno specifico Gruppo di Lavoro, con compiti consultivi a supporto dei Responsabili del Procedimento, al fine di attuare le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia, di cui alla Delibera 199/2024.

Il Gruppo di Lavoro, costituito da professionalità interne al Comune ed eventualmente anche di autorevoli e qualificati esperti esterni, dovrà:

  • definire parametri e criteri a cui dovranno attenersi i Responsabili del Procedimento nell’esaminare gli interventi relativi a fattispecie analoghe a quelle oggetto dei procedimenti penali sopra citati, per cui non è ancora stato rilasciato o comunque non si è formato il titolo edilizio;
  • intervenire a supporto del Responsabile del Procedimento per applicare tali parametri e criteri alle singole fattispecie, per la successiva valutazione e decisione da parte dello stesso Responsabile.
In relazione a
a) pratiche edilizie relative a lavori in corso o ultimati, per cui l’Amministrazione ha evidenza di:
  - indagini penali aperte, o presentazione di esposti;
  - richiesta di verifica pervenuta da parte dell’operatore interessato,
b) interventi per cui sia stato già rilasciato o si sia formato il titolo edilizio, ma con lavori non avviati, il Responsabile del Procedimento trasmette le pratiche al Gruppo di Lavoro che dovrà esaminarle alla luce delle possibili ricadute delle interpretazioni del Decreto del GIP e formulare le eventuali proposte al Responsabile del Procedimento per la sua successiva valutazione e decisione.

 

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana sarà composto da:

  • Arch. Marco Porta, Direttore della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE;
  • Dott. Valerio Zauli, Direttore della Direzione Progetto Razionalizzazione Procedure Amministrative;
  • Arch. Massimiliano Lippi, Dirigente Unità Interventi Diretti Municipi 5 - 9;
  • Arch. Dora Lanzetta, Direttore Area Digitalizzazione Processi e Coordinamento Amministrativo;
  • Arch. Marino Bottini, Direttore Area Pianificazione Urbanistica Generale;
  • Dott.ssa Alice Cavallaro, Funzionario EQ Responsabile dell’Unità Giuridico Amministrativa dell’Area Pianificazione Attuativa 1;
  • Dott. Giovanni Guerra, Funzionario EQ Responsabile dell’Unità Ambiti di Pianificazione Urbanistica 2 dell’Area Pianificazione Attuativa 1;
  • Arch. Cristina Guizzetti, Funzionario EQ Responsabile dell’Ufficio Operativo Regolamentazione Tecnica, in qualità di segreteria tecnica.

 


Referenti

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