Mera fornitura di calcestruzzo in cantiere: redazione del POS non dovuta - Documento ANCE, ATECAP e Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ANCE e CNI, in collaborazione con ATECAP (Associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), hanno elaborato un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.

Suggerimento n. 530/142 del 28 novembre 2018


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 118 del 9 marzo 2016, per ritornare sulla questione relativa alla fornitura di calcestruzzo in cantiere e agli adempimenti di sicurezza ad essa connessi, in particolare la richiesta di piani operativi di sicurezza (POS) formulata da alcuni coordinatori della sicurezza nei confronti delle imprese fornitrici.

Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, articolo 96, comma 1bis, e come più volte chiarito dal Ministero del lavoro sia nel 2011 con la trasmissione della “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, che nel 2016 con la successiva nota inviata agli Ispettori del lavoro, la fornitura di materiali non prevede la redazione del POS, bensì l’obbligo di informazione e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.

E’ importante evidenziare che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

I documenti informativi scambiati fra le due imprese tramite la Procedura del 2011 citata, pertanto, sono ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori, ben più calzanti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati dal Testo Unico sulla sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.

Fondamentale risulterà essere a tal proposito l’opera di sensibilizzazione svolta dagli Ordini e Collegi nei confronti dei professionisti della sicurezza che, in maniera arbitraria, spesso in cantiere impongono alle imprese fornitrici la richiesta di documentazione non prevista.

Il “focus” è riportato in allegato.

Allegati


Referenti

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