Locazioni: in caso di rinnovo tacito del contratto è necessario l’aggiornamento dell’Attestato di Prestazione Energetica
Il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rinnovato se non più valido.
Suggerimento n. 347/57 del 25 giugno 2025
Con risposta a un interpello n. 30213/2025 della Regione Liguria, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rinnovato se non più valido (la validità è di 10 anni).
Secondo il Ministero, la rinnovazione tacita rappresenta a tutti gli effetti una nuova locazione, come previsto dal Codice civile (art. 1597). Ne deriva che l’obbligo di fornire un APE aggiornato si applica anche in assenza di una nuova sottoscrizione contrattuale.
Il chiarimento si adegua alla nuova Direttiva (UE) 2024/1275 (cosiddetta EPBD) non ancora recepita in Italia, che, all’art. 20, prevede espressamente la consegna dell’APE al locatario anche al momento del rinnovo del contratto.
Si ricorda che l’APE deve essere prodotto e fornito dal proprietario all’acquirente o al locatario, in caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari.