Legge Regionale per la difesa del suolo

Approvata la legge regionale in tema di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, recante anche alcune modifiche alla legge regionale per il governo del territorio.

Suggerimento n.156/19 del 4 aprile 2016


Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 recante la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 18 marzo 2016 e con cui è stata aggiornata la disciplina regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua.

Il nuovo provvedimento normativo, considerando l’unicità della rete idrografica lombarda, ne amplia la conoscenza con l’integrazione del Sistema informativo territoriale e definisce le competenze regionali in materia di gestione dei corsi d'acqua, anche per coordinare le azioni delle autorità idrauliche.

È prevista l’attuazione delle misure preventive dei rischi di esondazione di corsi d'acqua con l’applicazione, negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi locali, dei principi di invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni territoriali, al fine di favorire, anche con misure incentivanti, il drenaggio urbano sostenibile.

Particolare attenzione è dedicata all’eliminazione del fenomeno dell’abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, fronteggiando le situazioni di rischio idraulico e promuovendo la regolarizzazione delle opere compatibili con il regime idraulico dei corsi d’acqua.

Per valorizzare la qualità paesaggistica e ambientale dei corsi d'acqua sono promosse le attività manutentive diffuse del territorio per mitigare il rischio idrogeologico, con riguardo alle opere di difesa del suolo e degli alvei dei corsi d'acqua.

Tra le principali innovazioni della legge, vi è l’adeguamento della legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005 ai principi di difesa del suolo, attraverso la modifica dei contenuti del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano, oltre che del Regolamento edilizio.

A tal fine, è richiesto che nella strumentazione urbanistica e regolamentare siano applicati i principi inerenti la gestione del flusso meteorico delle acque e che riguardano la “invarianza idraulica”, la “invarianza idrologica” e il “drenaggio urbano sostenibile”.

In particolare, si considerano verificate le condizioni di invarianza idraulica qualora le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non risultano maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione e quelle di invarianza idrologica quando le portate e i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.

Il drenaggio urbano sostenibile individua il sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito dall’insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Il provvedimento, inoltre, integra i parametri che, in base al Piano delle Regole, devono essere garantiti per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione edilizia entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, includendo nella rispondenza ai requisiti qualitativi degli interventi previsti anche il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrogeologica.

Analogamente, il Piano dei Servizi individua per la parte già urbanizzata e per gli ambiti di nuova trasformazione le infrastrutture pubbliche che soddisfano tali principi.

Nel Documento di Piano è stabilito che le trasformazioni del suolo comportanti variazioni di permeabilità e gli interventi edilizi in aree già urbanizzate devono essere conformi a tali criteri mediante l’applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile.

La legge richiede che i principi di invarianza idraulica e idrologica vengano applicati anche agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e a tutti gli interventi che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente.

Sul tema è stata avviata da Ance Lombardia un’azione a livello regionale volta a eliminare l’applicazione del principio di invarianza idraulica su immobili interessati da lavori di lieve entità, che non aggravano il carico urbanistico e non hanno alcun impatto sulla situazione esistente in termini di difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.

Nel caso di impossibilità di attuare le opere necessarie a garantire i principi di invarianza, dovuta al contesto urbanistico di riferimento, è prevista la possibilità di monetizzazione, con obbligo per il Comune di destinare le risorse finanziarie introitate alla realizzazione di opere necessarie per soddisfare i suddetto principi, la cui applicazione è demandata all’approvazione del Regolamento Regionale di attuazione della legge sulla difesa del suolo.

Tale Regolamento attuativo, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, dovrà definire anche le condizioni per l’applicazione dei principi di invarianza, in termini di ambiti territoriali di riferimento e relativi livelli di criticità e di misure da attuare per le aree di nuova edificazione e già edificate, oltre ai meccanismi incentivanti finalizzati a promuoverne l’attuazione a livello locale.

I Comuni dovranno recepire nel proprio Regolamento Edilizio le nuove disposizioni, disciplinando le modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica e approvarne le modifiche entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento regionale. Decorso tale termine, i Comuni comunque saranno tenuti ad applicare le disposizioni della normativa regionale.

In relazione agli interventi di nuova costruzione in prossimità dei corsi di acqua, è confermata l’inedificabilità della fascia di rispetto del reticolo idrico principale e minore, che non può essere inferiore a 10 m dal piede esterno dell’argine, fatte salve le distanze superiori stabilite dalle discipline locali.

E’ altresì previsto che nel caso di nuovi insediamenti, i cui piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i Comuni prevedano fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e che devono avere una larghezza minima di 5 m e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici.

Sono regolamentati e finanziati a livello regionale gli interventi di manutenzione diffusa delle opere di difesa del suolo e degli alvei, necessari a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, in qualità di attività finalizzate al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico.


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Tags: Urbanistica