Legge di riforma della pubblica amministrazione – Novità in tema di edilizia

E’ stata approvata la legge di riforma della Pubblica Amministrazione, recante alcune novità in tema di edilizia, con norme di immediata attuazione quali l’istituto del silenzio assenso e i limiti all’autotutela.

Suggerimento n.396/35 dell' 11 settembre 2015


Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 13 agosto 2015 è stato pubblicato il testo della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 recante le “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, relativo alla riforma della Pubblica Amministrazione, che apporta alcune rilevanti novità in materia edilizia e che è vigente dallo scorso 28 agosto 2015.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate dal provvedimento, che contiene norme di immediata applicazione e disposizioni di semplificazione procedurale da attuarsi mediante la adozione di appositi decreti legislativi.

Disposizioni di immediata attuazione

Acquisizione di pareri tra Pubbliche Amministrazioni anche con silenzio - assenso

L'articolo 3 della legge 124/2015 integra la legge 241/1990 relativa al procedimento amministrativo con l'articolo 17 bis, atto a disciplinare il nuovo istituto del silenzio - assenso tra le Amministrazioni pubbliche, da applicare in caso di adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, in cui sia prevista l'acquisizione di atti di assenso, concerti o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici.

Nei procedimenti in cui un ente pubblico, per emanare un provvedimento deve chiedere un’autorizzazione, un parere o un nulla osta di competenza di un’altra Amministrazione, il termine per il rilascio di tale atto è stabilito in trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento da parte dell'Amministrazione procedente.

Tale termine può essere interrotto una sola volta per motivate esigenze istruttorie o richieste di modifica e, in tal caso, l’atto dell’Amministrazione dovrà essere reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento modificato a seguito delle osservazioni formulate.

La decorrenza di tale termine determina l’acquisizione del parere per silenzio – assenso.

Tale disposizione impatta sulla procedura per il rilascio del permesso di costruire, i cui termini procedimentali sono spesso oggetto di dispendio temporale, per il necessario coinvolgimento di altri Enti come Asl, Vigili del fuoco e Soprintendenze.

Le nuove previsioni stabiliscono anche un potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento, solo in caso di mancato accordo tra le Amministrazioni statali coinvolte.

Qualora il procedimento coinvolga le Amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistico – culturale, dei beni ambientali e della salute (tra cui le Soprintendenze per i beni soggetti a vincolo paesistico o storico-artistico), il silenzio – assenso si forma decorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione procedente, salvo un termine diverso, che potrà esser previsto con le nuove norme da adottare in materia di Conferenza di Servizi, in applicazione della legge delega.

Limiti all'autotutela: potere di annullamento e di sospensione

Con efficacia immediata sono state introdotte ulteriori modifiche alla legge 241/1990 riguardanti l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.

L’articolo 6 della legge 124/2015, infatti, modifica l’articolo 21 nonies della legge 241/1990, quantificando l’entità del termine “ragionevole” entro il quale è esercitabile il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione, che viene fissato in diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Si specifica, inoltre, che, in tutti i casi in cui sia accertata la carenza dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e sia possibile conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, l'Amministrazione ha l’obbligo di invitare il privato a regolarizzare l'attività, prescrivendo le misure necessarie a tale finalità.

La legge n. 124/2015 interviene anche sulla disciplina della sospensione dei provvedimenti amministrativi, specificando che, in ogni caso, il termine per sospenderli non può essere disposto o perdurare oltre il termine relativo all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che è limitato a 18 mesi.

Prima di tale modifica, invece, era previsto che in base al previgente articolo 21 quater, comma 2 della legge 241/1990, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo potesse essere attuata dal medesimo ente procedente per il tempo strettamente necessario, senza la preventiva prescrizione di un termine.

E’ proprio in materia di autotutela amministrativa che tale disposizione incide in modo significativo, considerato che, in tema di annullamento d'ufficio dei provvedimenti, l'Amministrazione poteva ricorrere all'istituto senza un limite temporale prefissato, purché in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza e interesse pubblico).

E’ previsto l’esercizio del potere di annullamento anche per un periodo superiore ai diciotto mesi, in caso di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Disposizioni da attuare con successivo Decreto Legislativo

Conferenza dei servizi

Al fine di pervenire a un provvedimento di riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, oltre ai seguenti principi già presenti nella legislazione vigente:

  • la riduzione dei casi in cui è previsto l’obbligo della conferenza e dei termini per la convocazione;
  • la riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
  • la acquisizione implicita dell'assenso da parte delle Amministrazioni che non si siano espresse entro i termini dei lavori della conferenza;
  • la assicurazione della certezza dei tempi;
  • la possibilità dell'assunzione della decisione sulla base della prevalenza delle posizioni espresse;

 vengono aggiunti nuovi criteri, quali:

-    la precisazione dei poteri dell'Amministrazione procedente nei casi di mancata espressione degli atti di assenso o di dissenso da parte delle Amministrazioni competenti;

-    la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle Amministrazioni statali;

-    la semplificazione dei lavori della conferenza, anche attraverso la previsione di svolgimento della stessa con strumenti informatici, anche per l'acquisizione e l’esame degli interessi coinvolti, prevedendo la convocazione di riunioni con presenza per i soli casi di procedimenti complessi;

-    la definizione dei limiti per la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti;

-    la possibilità per un'Amministrazione che abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini di invocare la revoca o l'annullamento del provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente;

-    il rispetto dei principi di leale collaborazione per la necessaria composizione degli interessi pubblici da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico - artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti, pur riconoscendo a queste Amministrazioni la possibilità di attivare la procedura di riesame.

L'attuazione di tali principi dovrà essenzialmente garantire il rispetto dei termini stabiliti per il completamento dei lavori della conferenza, penalizzando le manovre dilatorie e le assenze da parte delle Amministrazioni convocate e prevedendo forme di responsabilità per inadempienza, comprese quelle preposte alla tutela di particolari interessi e il conferimento al responsabile del procedimento del potere decisionale di determinare l’esito della conferenza, sulla base della prevalenza delle posizioni emerse durante i lavori, in modo da assumere il provvedimento finale.

Regole per titoli abilitativi e silenzio-assenso

E’ prevista un'ulteriore delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, decreti legislativi inerenti i procedimenti relativi ai titoli abilitativi.

In particolare, dovranno essere individuate le fattispecie oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessaria un'autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva, prevedendo comunque l'obbligo di comunicare all'interessato, all'atto della presentazione dell'istanza, il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro il quale il silenzio della Pubblica Amministrazione equivale all’accoglimento della domanda.

Anche in questo caso la finalità è di pervenire a tempi certi per la conclusione del procedimento, ricorrendo anche a forme di standardizzazione delle procedure e di attestazione degli effetti prodotti dagli atti, in modo da offrire alcune garanzie anche nel caso di silenzio-assenso.

Regolamento per gli snellimenti procedurali

Un’ulteriore disposizione con attuazione demandata a un successivo provvedimento, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, è la individuazione di norme di semplificazione e di accelerazione di procedimenti amministrativi, che sono da definire secondo i criteri generali, di cui all’articolo 4 della legge 124/2015 e che sono rivolte, in particolare, a incentivare i procedimenti per la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi e di opere di interesse generale o per l'avvio di attività imprenditoriali con positivi effetti sull'economia e sull'occupazione.

Per tali opere, potranno essere previsti termini procedurali ridotti fino al 50% e potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di inadempienza o contrasto.


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Tags: Edilizia