Legge di Bilancio 2026: le novità in tema di caro materiali

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 - Supplemento Ordinario n. 42 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025). Si fornisce una prima analisi delle nuove disposizioni di riferimento.

Suggerimento n. 20/1 del 12 gennaio 2026


La Legge di Bilancio 2026 contiene, all’art. 1, commi 490, 491, 492 e 493, le nuove disposizioni di riferimento in materia di revisione prezzi/caro materiali. In tale ambito, vengono anche apportate modifiche all’art. 26, co. 12, D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (c.d. D.L. Aiuti),

Più in particolare, le novità sono introdotte:

  • per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del Codice (D.Lgs. n. 36/2023), sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (ovvero annotate nel libretto delle misure) dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 36/2023 (ovvero, laddove applicabili, i prezzari speciali ex art. 41, co. 13, terzo periodo); i maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90 per cento (co. 490);
  • per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori si applica il medesimo meccanismo di aggiornamento dei prezzi; in tal caso i maggiori importi sono riconosciuti nella misura dell’80 per cento (co. 490);
  • per i contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS, l’art. 26, co. 12, D.L. n. 50/2022 è modificato estendendo fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 la possibilità di applicare un incremento forfettario del 20% sulle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022; la predetta disposizione non si applica fino alla data di fine lavori agli interventi di cui all’art. 18, co. 2, D.L. n. 104/2023; per tali interventi, dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati e l’eventuale adeguamento monetario previsto dalle clausole contrattuali (art. 26, co. 12, cit.).

Un’importante novità viene introdotta sul fronte delle risorse che le stazioni appaltanti possono utilizzare per far fronte al pagamento dei maggiori importi.

Per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026, il meccanismo è esteso “fino alla data di fine lavori” ma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblici (nei limiti delle risorse individuate ai co. 492 e 493).

Infatti, per far fronte ai maggiori oneri, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (art. 26, co. 7, D.L. n. 50/2022):

- nel limite massimo del 70 per cento le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti) nonché le eventuali somme a disposizione stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta (co. 492).

Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale e nell’elenco annuale ovvero ricorrendo alle economie derivanti da varianti in diminuzione del medesimo intervento (co. 493).

Infine, si segnala che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua una ricognizione degli interventi rientranti nel campo di applicazione delle nuove disposizioni (supra co. 490 e co. 491), indicando per ciascuno le risorse autorizzate e i cronoprogrammi.

Allegati


Referenti

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