Legge di Bilancio 2026: Iper-ammortamento per l'acquisto di nuovi beni strumentali
Reintrodotto con modifiche il c.d. “Iper-ammortamento” per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
Suggerimento n. 29/6 del 13 gennaio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (pubblicata sul S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, oltre alle altre novità fiscali analizzate nei precedenti suggerimenti (si vedano Suggerimenti n. 5/3 dell’8 gennaio 2026, n. 14/4 del 9 gennaio 2026 e n. 19/5 del 12 gennaio 2026), ha introdotto una nuova maggiorazione del costo di acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0. o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, che sostituisce i precedenti crediti di imposta per investimenti 4.0. e 5.0.
Ambito soggettivo
Sono ammessi alla misura agevolativa i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti agevolabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 30 settembre 2028.
In particolare:
- persone fisiche esercenti attività commerciale;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee residenti;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.
Non possono beneficiare della nuova misura:
- gli esercenti arti e professioni;
- i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva;
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Requisiti soggettivi
La spettanza del beneficio è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
La misura agevolativa è riconosciuta in relazione agli investimenti:
- in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 a condizione che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni 4.0.);
- in beni materiali strumentali nuovi destinati all’esercizio di impresa e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo anche a distanza, ivi inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per essere agevolabili tali beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Inoltre, gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. sono agevolabili solo se interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Ambito temporale
L’agevolazione è riconosciuta con riferimento agli investimenti agevolabili realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 30 settembre 2028.
Adempimenti per l’accesso
L’accesso al nuovo regime è subordinato all’invio, da parte delle imprese, di specifiche comunicazioni relative agli investimenti agevolabili, con modalità telematiche attraverso una piattaforma informatica del GSE.
Un successivo decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità di attuazione della misura, le modalità e le tempistiche di trasmissione delle comunicazioni periodiche.
Misura dell’agevolazione
Per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano gli investimenti agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle seguenti percentuali:
- per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%;
- per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, la maggiorazione è del 100%;
- per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, la maggiorazione è del 50%.
Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo periodo agevolato.
Cessione o delocalizzazione dei beni agevolabili
Non si perdono le quote residue del beneficio qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene viene destinato a strutture produttive ubicate all’estero qualora l’impresa provveda, nello stesso periodo di imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Inoltre, la nuova disposizione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito di imposta 4.0. per investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 nel caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.
Al riguardo è prevista la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito di imposta 4.0., limitatamente a quelli effettuati prima del 31 dicembre 2025.