Legge di Bilancio 2019 - Misure fiscali

Principali novità: proroga della rivalutazione di terreni/partecipazioni, dell’Iper ammortamento con modalità diverse rispetto all’anno precedente, detassazione degli utili reinvestiti, estensione del regime forfetario con previsione di un limite unico di ricavi, revisione del regime delle perdite di impresa per soggetti Irpef.

Suggerimento n.20/6 del 8 gennaio 2019


Oltre alla proroga nella misura potenziata delle detrazioni fiscali (vedi Suggerimento n. 16/5 del 7 gennaio 2019) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. “Legge di Bilancio 2019” (pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31 dicembre 2018 n. 302), in vigore dal 1° gennaio 2019, contiene misure fiscali di particolare interesse per le imprese che si riassumono di seguito.

 

 DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Elevata dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

E’ prevista, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’Irpef, l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq (escluse le pertinenze), e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

  

ACCONTO CEDOLARE SECCA

L’acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 ed al 100% dal 2021.

 

 INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI

E’ previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta/indiretta delle imprese immobiliari, non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR (deduzione degli interessi nel limite del 30% del Rol), gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Pertanto, sono integralmente deducibili gli interessi passivi per i finanziamenti garantiti da ipoteca per immobili destinati alla locazione.

 

 REGIME FORFETARIO

Modificato il vecchio regime “forfetario dei minimi” con la previsione di un limite unico dei ricavi per tutti i contribuenti quale requisito di accesso al regime.

In particolare, dal 1° gennaio 2019 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività di impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali e dell’Irap se dovuta, a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65 mila euro (la normativa previgente prevedeva invece soglie differenziate a seconda dell’attività esercitata in base al codice Ateco).

Sono esclusi da tale regime i soggetti che:

- contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo;

- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

  

FLAT TAX

A decorrere dal 2020 è prevista la possibilità di applicare al reddito d’impresa/lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi/percepito compensi compresi tra euro 65.001 ed euro 100.000 ragguagliati ad anno.

I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte e sono esonerati dall’applicazione dell’Iva e relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo della fattura elettronica.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) è prevista la possibilità di estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino ad euro 1.000, affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti:

  • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse;
  • dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30 aprile 2019 all’Agente della Riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica ed indicati i debiti da definire nonché il numero delle rate scelto.

Entro il 31 ottobre 2019 l’Agente comunica al soggetto interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna. Entro la predetta data l’Agente comunica anche l’impossibilità di estinguere il debito qualora non sussistano i requisiti previsti ovvero la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi. Per la definizione è previsto il pagamento, in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in più rate, del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all’Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si versano le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

 

IPER AMMORTAMENTO

Prorogato anche per l’anno 2019 l’iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A  della Finanziaria 2017, purché l’acquisto avvenga

  • entro il 31 dicembre 2019,
  • ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’intensità del beneficio, che si differenzia in maniera decrescente in funzione di predeterminati volumi di investimenti, si applica secondo la seguente tabella

IMPORTO INVESTIMENTI

  MAGGIORAZIONE

Fino ad euro 2,5 milioni

  170%

da euro 2,5 milioni ad euro 10 milioni

100%

da euro 10 milioni ad euro 20 milioni

50%

oltre euro 20 milioni

-

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento ed  effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali compresi nella Tabella B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.  

La Finanziaria 2019 non prevede invece la proroga del super ammortamento che rimane pertanto applicabile agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 ovvero 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato accettato il relativo ordine e pagato un acconto in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILI DITTA INDIVIDUALE

L’agevolazione riguarda:

- le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2019;

- immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2018;

- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% da versare nella misura del 60% entro il 30 novembre 2019 ed il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta.

E’ possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires/Irap pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi ed Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al:

- 16% per i beni ammortizzabili;

- 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva devono essere versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo Ires e gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Il maggior valore attribuito ai beni con pagamento dell’imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018.

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E’ possibile rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto

posseduti alla data dell’1 gennaio 2019, non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali nonché di enti non commerciali.

E’ fissato al 30 giugno 2019 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva.

Rispetto al passato è aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
  • 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

Il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva determina il perfezionamento della rivalutazione. Ciò comporta che il mancato pagamento entro la scadenza fa decadere il soggetto dalla possibilità di calcolare la plusvalenza sul valore rideterminato; se invece la prima rata dell’imposta è correttamente versata ma è omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non viene meno e gli importi non versati e dovuti saranno iscritti a ruolo.

 

PERDITE DI IMPRESA SOGGETTI IRPEF

Modificata la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef al fine di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires.

In particolare, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è disposto il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.

 

UTILI REINVESTITI

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è disposta la riduzione al 15% (rispetto al 24%) dell’aliquota Ires a favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi.

L’aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

 

CREDITO DI IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO

E’ previsto un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dall’ente proprietario ai fini di bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), prevenzione/risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione/ristrutturazione di parchi ed aree verdi attrezzate, recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate e compete:

  • a persone fisiche/enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile;
  • a soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui

Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito di impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

E’ riconosciuto un credito di imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati a soggetti concessionari.

Il credito di imposta spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche/enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari del reddito di impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

 

RIFINANZIAMENTO SABATINI TER

E’ previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il periodo 2019-2024.

 

FATTURA ELETTRONICA – CONSUMATORI FINALI

E’ previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi.

 

CLAUSOLA SALVAGUARDIA IVA

È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

 

 IMPOSTA PUBBLICITA’

A decorrere dal 2019, è prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo quadrato.

 

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP

E’ disposta l’abrogazione:

  • della deduzione Irap prevista a favore di tutti i soggetti Irap per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • del credito di imposta pari al 10 per cento dell’Irap lorda riconosciuto a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

 

IMU E TASI

E’ consentito ai Comuni di confermare anche per gli anni 2019 e 2020 la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 aveva tenuto ferma limitatamente agli immobili non esenti la possibilità per i Comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota Tasi fino allo 0,8 per mille nella stessa misura prevista per gli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale.

Inoltre, riguardo all’Imu, si segnala che la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta che li utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso del decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.


Referenti

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