Le novità in tema di ambiente introdotte dalla legge n. 120/2020

La legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha confermato alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e bonifica di siti contaminati. Sono state inoltre previste alcune semplificazioni procedurali in materia di energie rinnovabili e infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Suggerimento n. 714/168 del 24 settembre 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 564/2020

 

Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 c.d. D.L. Semplificazioni (sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/09/2020).

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 15 settembre 2020.

Nelle note seguenti vengono segnalate in modo sintetico le principali misure in materia ambientale (VIA, bonifiche, energie rinnovabili, ricarica veicoli elettrici) di interesse per il nostro settore.

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

(articoli 50, 50-bis, 51)

La legge n. 120/2020 interviene con una modifica al procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 152/2006 con l’obiettivo di semplificare e accelerare alcuni passaggi procedurali.

Ricordiamo alle imprese che la VIA è parte del processo di autorizzazione di alcuni progetti edilizi e si occupa di analizzare la compatibilità ambientale del progetto stesso con l’ambiente e le condizioni circostanti (per esempio la realizzazione di un impianto, di un’infrastruttura, di un centro commerciale o un progetto urbano di grande estensione).

La VIA è obbligatoria per alcuni progetti mentre può essere eventuale per altri, a seguito di una pre-valutazione (c.d. verifica di assoggettabilità a VIA).

Gli Allegati II, II-bis, III, IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 individuano quali sono i progetti per i quali è richiesta la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

La competenza amministrativa può essere statale o regionale, a seconda del tipo opera e/o progetto da realizzare.    

Le disposizioni introdotte si applicano alle istanze presentate a partire dal 14 ottobre 2020 (cioè dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 120/2020).

Tra le novità introdotte dall’art. 50 rispetto alla disciplina previgente si segnalano:

- la riduzione dei termini in varie fasi del procedimento (sia per la verifica di assoggettabilità a VIA che per la VIA);

- la semplificazione di alcuni momenti decisionali;

- ai fini del rilascio della VIA, la possibilità per il richiedente di presentare sia il progetto di fattibilità sia, dove possibile, il progetto definitivo;

- la previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che di VIA;

- la previsione, che alla conferenza di servizi decisoria, partecipino tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente e necessari per la realizzazione dell’opera;

- l’allungamento dei tempi per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente.

È stata inserita inoltre una disposizione che prevede l’emanazione, con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente, delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.

Nel caso di procedimenti statali su progetti e opere necessarie alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), la Commissione Tecnica PNIEC, si esprime entro 170 giorni dalla pubblicazione dell'istanza (e della relativa documentazione) sul sito del Ministero dell’Ambiente, predisponendo il provvedimento di VIA. Nei successivi 30 giorni, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente adotta il provvedimento di VIA.

 

BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI

(articoli 52 e 53)

La norma introduce una particolare procedura per favorire la realizzazione di specifiche e determinate opere e interventi sia nelle aree oggetto di bonifica sia nelle aree che non sono direttamente oggetto di interventi bonifica, purché rientranti all’interno del perimetro di siti da bonificare. L’obiettivo è quello di promuovere una rivitalizzazione economica delle aree interessate, dando nuovo impulso al processo di bonifica dei siti contaminati.

Per le sole bonifiche di siti contaminati continuano quindi ad applicarsi le procedure di cui agli artt. 242 e ss del D.Lgs. n. 152/06.

L'art. 52 della legge n. 120/2020 inserisce nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il nuovo articolo 242-ter che introduce una ulteriore “procedura semplificata” nei siti oggetto di bonifica (anche di interesse nazionale - SIN) per la realizzazione di determinate opere e interventi e più precisamente i seguenti:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture;

- opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;

- altre opere lineari di pubblico interesse;

- sistemazione idraulica;

- mitigazione del rischio idraulico;

- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Gli interventi devono:

- essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica;

- non devono determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Nel rispetto di tali interventi e condizioni, il nuovo art. 242-ter introduce gli ambiti di seguito specificati.

 

a) Area di intervento non ancora caratterizzata

Il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari necessario per accertare eventuali superamenti delle CSC (analisi e campionamenti suoli). Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, stabilendo particolari ed eventuali prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

In caso di mancata pronuncia nei termini da parte di ARPA, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente (N.B. non sono disciplinate le eventuali inadempienze di ISPRA).

Il proponente, 30 giorni prima dell'avvio delle opere e/o interventi, trasmette agli Enti preposti il Piano di indagine con la data di inizio delle attività.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente deve darne immediata comunicazione al Comune e agli Enti coinvolti (ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/06), con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Se l’indagine accerta che non ci sono valori superiori alle CSC il procedimento si conclude per i SIN (ai sensi dell’art. 252, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006) e per gli altri siti (ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006). Il responsabile ripristina la zona, lo comunica alle Autorità competenti e l’autocertificazione conclude il procedimento, fatto salvo il potere di verifica e controllo da parte degli Enti.

 

b) Sito con messa in sicurezza operativa

Il proponente può realizzare gli interventi 15 giorni dopo aver informato l'ARPA territorialmente competente. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

 

c) Attività di scavo

Le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento. Le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti) rilevate sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

I terreni e i materiali non contaminati provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del DPR 120/2017.

L'art. 53 della legge n. 120/2020 modifica l'art. 252 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti di interesse nazionale) introducendo alcune semplificazioni nelle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), accelerando la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi.

Ricordiamo alle imprese associate che, in base ai dati ISPRA aggiornati ad aprile 2019, attualmente su tutto il territorio italiano sono presenti 58 SIN.

In tutta la Regione Lombardia segnaliamo 4 SIN rispettivamente: Sesto San Giovanni (MI), Broni (PV), Pioltello-Rodano (MI), Brescia-Caffaro (BS), Laghi di Mantova e Polo chimico (MN).

Pertanto, le procedure semplificate previste dall’articolo 53 si possono applicare solo ed esclusivamente a tali siti.

La localizzazione e la superficie dei 58 SIN è visionabile al seguente link.

 

GREEN ECONOMY

(articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)

Nel Capo III della legge n. 120/2020 vengono presi in considerazione una serie di provvedimenti legati alla semplificazione in materia di green economy rispettivamente:

- in caso di interventi di ammodernamento (repowering) su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, la valutazione di impatto ambientale riguarda le sole variazioni e non l’intero progetto;

- vengono semplificate le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

- vengono introdotti interventi per velocizzare gli iter autorizzativi per le infrastrutture energetiche;

- vengono semplificati i procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo energia.

 

Gli uffici di Assimpredil Ance sono a disposizione degli associati per eventuali chiarimenti.


Referenti

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Tags: Ambiente